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L’articolo 6 della L.R. 67/1987 prevede l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane mediante la comunicazione che attesta il possesso dei requisiti di artigianalità (soggettivi e d oggettivi), da effettuarsi esclusivamente per via telematica.

La procedura è coordinata con la comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 7/2007, convertito in legge 40/2007. Le modalità di coordinamento tra iscrizione all’Albo e Comunicazione Unica sono state definite dalla Giunta Regionale del Veneto, con DGR 109/2010.

A decorrere dal maggio del 2010, le comunicazioni di iscrizione, modifica e cancellazione all’albo delle imprese artigiane, ai sensi dell’art. 9bis D.L. 7/2007 e del DPCM 06/05/2009, devono essere presentate esclusivamente in via telematica, sia per le imprese individuali che per le società, con le stesse modalità previste dalla Comunicazione Unica per le pratiche telematiche del Registro Imprese.

Comunicazione Unica Imprese Artigiane

Chi intende aprire un’impresa artigiana in Camera di Commercio, non deve più rivolgersi ai singoli Enti competenti (CCIAA, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate) ma utilizza lo strumento della Comunicazione Unica.

Con la Comunicazione Unica, infatti, tutti gli adempimenti sono realizzati inviando alla Camera di Commercio la pratica telematica contenente le informazioni per tutti gli enti.

•per il Registro delle Imprese e l’Albo Imprese Artigiane;

•per l'Agenzia delle Entrate;

•per l'INPS;

•per l'INAIL;

•eventuale SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per il SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive).

L’invio deve essere effettuato impiegando l’applicativo STARWEB, oppure altri compatibili.

STARWEB è conforme alle regole tecniche per l'invio della Comunicazione Unica (art. 9 Legge 40/2007) ed alla normativa regionale (l.r. Veneto n. 15 del 2010).

Gli elementi necessari per l'invio delle pratiche telematiche artigiane con STARWEB sono:

•possesso di un dispositivo di firma digitale;

•connessione Internet

•PEC (posta elettronica certificata).

Se la pratica è spedita da un intermediario, ai fini della presentazione della Comunicazione Unica (art. 9 D.L. 7/2007 convertito in L n. 40/2007), si rimanda alla disciplina relativa all’invio della Comunicazione Unica al Registro Imprese.

Modificazione, sospensione e cessazione dell’attività.

L’articolo 8 della L.R. 67/1987, dispone che debbano essere comunicate alla Camera di Commercio competente, esclusivamente in via telematica ed entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, le modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa nonché la sospensione o la cessazione dell'attività. In mancanza, si applicherà la sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 900,00. Spetterà poi alla Camera di Commercio, sempre in sede di controllo successivo, valutare il permanere dei requisiti per l’iscrizione all’Albo, sulla base delle notizie fornite dagli interessati e, qualora necessaria, anche dell’istruttoria richiesta al Comune.

Cancellazione dall’A.I.A. per cessazione dell’attività.

L’articolo 9 della L.R. 67/1987 prevede che la Camera di Commercio disponga la cancellazione dall'Albo delle imprese che abbiano cessato la propria attività o abbiano perso i requisiti necessari per l'iscrizione, sulla base degli elementi comunicati dalle imprese interessate, nonché, qualora necessarie, dell'istruttoria e della certificazione fornite dal Comune territorialmente competente.

La cancellazione dall'Albo ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o di adozione del relativo provvedimento negli altri casi. 

 

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Contenuto aggiornato al: 12 Agosto 2016

Per informazioni

Ufficio Albo Imprese Artigiane
III Piano - Corso Porta Nuova, 96
Orari: 
Lun-Ven 8:45 - 12:15 Lun e Giov 15:00 - 16:30