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Avvisi

Stralcio dei debiti fino a mille euro

Per determinati enti pubblici, fra cui le Camere di commercio, con legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) è stato introdotto, per i carichi di ruolo di importo residuo fino a 1.000,00 euro (affidati all'agente della riscossione nel lasso di tempo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2015), l'annullamento automatico "parziale", alla data del 31/03/2023, degli importi dovuti a titolo di sanzione e/o interessi (restando da versare le somme dovute per quota capitale, rimborso spese per procedure esecutive e diritti di notifica).

Con particolare riferimento al diritto annuale, l'annullamento "parziale" di cui sopra riguarda le somme dovute a titolo:

- interessi per ritardata iscrizione a ruolo,

- sanzioni e interessi di mora (art. 30, comma 1, del dpr 602/1973).

CCIAA di Verona, con determinazione n. 3 del 26/01/2023, ha deciso di non applicare, esercitando una facoltà prevista per legge, l'annullamento automatico "parziale" sopra citato.

 

Per contattare l'Ufficio Diritto Annuale

Si ricorda che l'Ufficio Diritto Annuale può essere contattato telefonicamente dal lunedì al venerdì (dalle ore 8.45 alle ore 12.15) ed il lunedì e giovedì pomeriggio (dalle ore 15.00 alle ore 16.30).

Riceve su appuntamento: prenotazioni on line al link https://www.vr.camcom.it/it/content/servizi-online/appuntamenti

Telefono 045/8085720-721-707 Fax: 045/8085789

E-mail: dirittoannuale@vr.camcom.it; p.e.c.: cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it

 

 

 

 

Il diritto annuale, regolamentato dal D.M. 359/01, è il tributo che tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese ed i soggetti iscritti al REA devono versare ogni anno alla Camera di Commercio competente territorialmente (art. 18 della L. 580/93 come modificato dal comma 19 dell'art. 1 del D. Lgs 23/2010) e deve essere corrisposto alla Camera di Commercio presso cui ha sede l'impresa e alle Camere di Commercio presso cui sono ubicate eventuali unità locali o sedi secondarie.

Presupposto del diritto è l'iscrizione al 1° gennaio di ogni anno; pertanto, i soggetti che si cancellano dal Registro delle Imprese e dal REA nel corso dell'anno sono comunque tenuti a versare l'intero importo. E', altresì, condizione sufficiente alla maturazione delll'obbligo di versamento, la mera iscrizione nel Registro delle imprese, anche qualora l'attività non sia più esercitata: in tal caso, anche in presenza di denuncia di cessazione retroattiva di attività, il diritto annuale è dovuto fino all'anno della cancellazione, secondo la regola di cui al primo periodo.

IMPORTANTE:

Ai sensi della Legge n. 449/97, art. 24 comma 35, l'avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese.  

            

    ATTENZIONE! 

 

COMUNICAZIONI CHE POSSONO INDURRE IN ERRORE LE IMPRESE

Si porta l'attenzione su iniziative commerciali private - NON COLLEGATE in alcun modo alla Camera di Commercio - che chiedono il versamento di denaro per l'inclusione del nominativo dell'impresa in cataloghi o su siti internet, o comunque per l'acquisto/uso di sofware o altro, tramite l'invio di bollettini postali.Si ricorda che il diritto annuale, tributo che le imprese iscritte al Registro delle Imprese pagano annualmente, viene versato esclusivamente tramite modello F24 e non tramite bollettino postale o bonifico bancario ed il termine di pagamento coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Qui di seguito un elenco di bollettini che possono indurre in errore:

Bollettino postale ELENCO SERVIZI; Bollettino postale DAXIT; Bollettino postale SERVIMPRESA SRL; Lettera MiSE - KUADRA SRL; Bollettino postale CASELLARIO UNICO TELEMATICO IMPRESE; REGISTRO TELEMATICO IMPRESE; Bollettino postale BIT SELLER SRL GESTIPLUS; Bollettino postale IMPRENDO ITALIA; Bollettino REPERTORIO DIGITALE IMPRESE; Bollettino postale CASELLARIO IMPRESE; Bollettino postale M.B. SRL; Bollettino postale RETEIMPRESA SRL 1; Bollettino postale REGISTRO AZIENDE COMMERCIALI ITALIA; Bollettino postale PUBBLISERVIZI.

L' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato il Vademecum "Io non ci casco!”, uno strumento divulgativo utile a favore delle imprese, affinchè esse siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni con indebite richieste di pagamento.

Il vademecum è disponibile sul sito dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

VADEMECUM "Io non ci casco!"

 

    Nuovo portale nazionale del diritto annuale

  E' possibile calcolare e pagare online il diritto annuale dovuto da una impresa qualsiasi, purché iscritta nel Registro delle Imprese.

  cliccando su: http://dirittoannuale.camcom.it/  

CHI DEVE PAGARE E CHI NO

CHI DEVE PAGARE

Le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1° gennaio di ogni anno, nonchè le imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno.

          Hanno l'obbligo di iscrizione alla sezione ordinaria i seguenti soggetti:

  • Imprenditore individuale che esercita una attività commerciale, (art. 2195 del Codice Civile)
  • società in nome collettivo
  • società in accomandita semplice
  • società cooperativa
  • società consortile
  • consorzio
  • gruppo europeo di interesse economico ( GEIE )
  • istituzioni e le aziende speciali degli enti locali (art. 114 del D.Lgs n. 267/2000)
  • enti pubblici economici
  • società di capitali ( srl/spa/sapa)

         Hanno l'obbligo di iscrizione alla sezione speciale i seguenti soggetti:

  • imprenditore individuale che esercita una attività agricola, (art. 2135 del Codice Civile)
  • piccolo imprenditore individuale (art. 2083 del Codice Civile  - artigiano, piccolo commerciante)
  • Società semplice
  • società semplice agricola
  • Società tra avvocati - Dlgs. n. 196/01.

I soggetti iscritti al solo Repertorio Economico Amministrativo  del Registro delle Imprese (ONLY REA) sono tenuti al versamento del diritto annuale, per le loro sedi legali.

CHI NO (casi di esonero e di cessazione dall'obbligo di pagamento)

  • Le imprese individuali cessano di dover corrispondere il diritto annuale a far data dall'anno successivo alla dichiarazione di cessazione dell'attività, a condizione che la relativa domanda di cancellazione al registro delle imprese sia stata presentata entro la data del 30/01 successivo (art. 4 D.M. n. 359/01);
  • Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di dover corrispondere il diritto annuale a far data dall'anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal registro delle imprese sia stata presentata entro il 30/01 successivo all'approvazione del bilancio (art. 4 D.M. n. 359/01);
  • Le società cooperative per le quali sia stato disposto lo scioglimento d'ufficio (art. 2544 c.c., art. 2545-septiesdecies dall'1.1.2004) entro il 31/12 dell'anno precedente;
  • Le imprese fallite ed in liquidazione coatta amministrativa, a decorrere dall'anno solare successivo alla dichiarazione dello stato di fallimento o di liquidazione coatta e le imprese in amministrazione straordinaria, per le quali non vi sia stato alcun provvedimento autorizzatorio, all'esercizio di attività di impresa, (circolare M.A.P. n. 546959/04). Le imprese soggette  alle altre procedure concorsuali non sono esonerate dal pagamento del diritto annuale.
  • Casi di Fusione - conferimento ed apertura di nuove unità locali. Nel caso di fusione di società, le unità locali delle società fuse confluite nella nuova società o nella incorporante, devono essere registrate. Detta registrazione non rappresenta tuttavia una nuova iscrizione e pertanto la stessa non sarà soggetta al versamento del diritto annuale nel momento della registrazione (Circolare M.A.P. n. 509921/02)
  • La start up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese sono esonerati dal pagamento del diritto annuale. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura, comunque, complessivamente non oltre il quinto anno di iscrizione (art. 26, co. 8 D.L. 18/10/12 n. 179.  ATTENZIONE!  Le PMI innovative NON sono esonerate dal pagamento del diritto annuale.

QUANDO e COME  SI PAGA

  •  PRIMA ISCRIZIONE

Le imprese che si iscrivono od annotano al Registro delle Imprese, compresi i soggetti iscritti solo al R.E.A. (dal 2011), devono corrispondere il diritto annuale scegliendo tra le due seguenti opzioni:

1) pagamento contestuale alla presentazione della pratica al Registro delle Imprese con Telemaco Pay (in questo caso cliccare su DIRITTO ANNUALE IN ISCRIZIONE -  ADDEBITO CONTESTUALE ALLA PRATICA - accetto l'importo calcolato automaticamente pari a......);

oppure

2) nel termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione effettuando il versamento mediante modello di delega F24 nel seguente modo

PER GLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE 2024 -  PRIMA ISCRIZIONE, verificare la pagina "DIRITTO ANNUALE 2024"

  • PAGAMENTI SUCCESSIVI

Il diritto annuale deve essere versato in un'unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte.

E' possibile versare il diritto annuale anche nei 30 giorni successivi maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Il pagamento può essere effettuato mediante modello di delega F24 oppure online con PagoPA collegandosi al sito http://dirittoannuale.camcom.it (si calcola e si paga online)

Per l'anno in corso verificare la pagina "DIRITTO ANNUALE 2024"

Casi particolari

-  trasferimento sede da altra provincia o in altra provincia: il versamento dovrà essere effettuato alla Camera in cui l'impresa risulta iscritta all' 1/1 dell'anno di trasferimento.

società con proroga di bilancio e/o  esercizi non coincidenti con l'anno solare: nel caso in cui la società usufruisca della proroga di approvazione del bilancio e/o chiuda l'esercizio in una data diversa dal 31/12 , il diritto annuale dovrà essere versato rispettando sempre il criterio generale della scadenza del primo acconto delle imposte quindi:

  • per le società che approvano il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve essere effettutato entro l'ultimo giorno del  sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
  • per le società che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
  • nel caso indicato nel punto precedente, se il bilancio non è approvato nei termini, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza dello stesso.

 -  società con esercizi prolungati: nel caso di società che, al momento della costituzione, decidono di adottare un esercizio di durata superiore a 12 mesi, dovrà essere versato il diritto dovuto al momento della iscrizione (che corrisponde al versamento per la prima classe di fatturato) e, l'anno successivo, quando il primo esercizio non è ancora terminato, sarà effettuato nuovamente il versamento per la prima classe di fatturato alla scadenza ordinaria, in quanto non vi è ancora una base imponibile su cui determinare l'importo, salvo conguaglio in sede di versamento per l'anno successivo.

es: costituzione a settembre del 2003 e  scadenza esercizio dicembre 2004 (versamento dell'importo corrispondente alla 1° fascia di fatturato); nel 2004 (l'esercizio non è ancora scaduto) effettuerà il versamento  sempre in base alla prima fascia di fatturato perchè ancora non c'è alcuna base imponibile salvo poi il conguaglio in sede di versamento del diritto annuale 2005 (circ. MiSE n.555358/2003)

DIRITTO ANNUALE 2024 

In data 17/04/2023 è entrato in vigore il D.M. 23/02/2023, con il quale il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato, in favore delle camere di commercio di cui all'allegato A, l'incremento del diritto annuale ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge 580/1993, per gli anni 2023, 2024 e 2025.

Per le imprese che abbiano già provveduto, entro il 17/04/2023, al versamento del diritto annuale 2023 senza la maggiorazione del 20%, è possibile il versamento del conguaglio entro il termine di cui all'art. 17, comma 3, lettera b) del DPR 435/2001 (30 novemmbre 2023) utilizzando il mod. F24 senza sanzione e interessi.

Camera di commercio di Verona è stata autorizzata alla maggiorazione del 20%.

Per il 2024 il Mimit ha confermato, con circolare Ministeriale n. 0383421 del 20/12/2023, gli importi stabiliti per l'anno 2014 (determinati ai sensi del co. 1 art. 28 del D.L. 24/06/2014 n. 90, e del Decreto Interministeriale 8 gennaio 2015), con la riduzione del 50% a decorrere dall'anno 2017.

Il versamento del diritto annuale va eseguito nel termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

 

 

                                      IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2024

PRIME ISCRIZIONI    (importi già ridotti del 50% e maggiorati del 20%) 

SEZIONE SPECIALE Sede Unità locale
Imprese individuali (piccoli imprenditori)

€ 53,00*

€ 11,00*

Società semplice che si iscrive nella sez. speciale imprese agricole € 60,00 € 12,00
Società semplice che NON si iscrive nella sez. speciale imprese agricole € 120,00 € 24,00
Società tra avvocati (D.Lgs. n. 96/2001) € 120,00 € 24,00
Unità Locale di imprese con sede all'estero   € 66,00
Solo REA € 18,00  

* ATTENZIONE!  Nel caso di più importi  per la stessa iscrizione, l'arrotondamento andrà effettuato sul totale dell'importo (ad esempio prima iscrizione sede euro 52,80 + UL euro 10,56 = euro 63,36 che arrotondato diventa euro 63,00).

SEZIONE ORDINARIA Sede Unità locale
Società di persone

€ 120,00

€ 24,00

Società di capitali € 120,00 € 24,00
Società cooperative € 120,00 € 24,00
Consorzi € 120,00 € 24,00
Enti pubblici e altri soggetti che si iscrivono nella sezione ordinaria € 120,00 € 24,00
Imprese individuali iscritti nella sezione ordinaria € 120,00 € 24,00
     

                                      

IMPRESE GIA' ISCRITTE

  • IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE (importi già ridotti del 50% e maggiorati del 20%) 

Imprese individuali  (piccolli imprenditori)                                             €   53,00*                 €   11,00*

* Nel caso di più importi  per la stessa iscrizione, l'arrotondamento andrà effettuato sul totale dell'importo (ad esempio iscrizione sede euro 52,80 + UL euro 10,56 = euro 63,36 che arrotondato diventa euro 63,00).

Società semplici che si iscrivono alla sez speciale agricole                €   60,00                 €    12,00

Società semplici che non si iscrivono alla sez imprese agricole         €  120,00                €     24,00

Società tra avvocati D.Lgs n. 96/2001                                                €  120,00                €     24,00

Unità locali di imprese con sede all'estero                                                                         €     66,00

Solo REA                                                                                             €   18,00

  • IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE:
  1. IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE NELLA SEZ. ORDINARIA del Registro delle Imprese: versano un diritto annuale pari ad € 120,00 per la sede legae e un diritto pari ad € 24,00 per ciascuna unità locale;
  2. TUTTE LE ALTRE IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZ. ORDINARIA del Registro delle Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, versano un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'anno precedente ricavato dai quadri del modello IRAP 2024.

Il diritto annuale, in questo secondo caso, si ottiene applicando, al fatturato complessivo realizzato nel 2022, la misura e le aliquote riportate nella sottostante tabella, sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa. La riduzione del 50% e la maggiorazione del 20% va applicata alla fine del calcolo. Sull'importo finale così ottenuto deve essere effettuato l'arrotondamento tenendo conto dei criteri stabiliti dalla Nota MiSE n. 19230 del 03/03/2009 che determina le modalità di calcolo e il metodo di arrotondamento (criteri stabiliti dalla circolare: il criterio si basa su un unico arrotondamento finale mentre, nei calcoli intermedi per la sede e le eventuali unità locali, dovranno essere mantenuti cinque decimali. L'importo finale da versare va comune espresso in unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi o per difetto, se inferiore a detto limite).

ECCEZIONE! se il versamento del diritto viene eseguito nei 30 gg successivi alla scadenza, l'importo deve essere incrementato della maggiorazione dello 0,40% e versato in centesimi, con l'arrotondamento matematico in base al 3° decimale.

                                        fatturato (mod. IRAP 2024)                                    aliquote

da euro                                 a euro

0,00                                      fino a      100.000,00                               euro 200,00 (misura fissa)*

oltre      100.000,00              fino a      250.000,00                               0,015% del fatturato

oltre      250.000,00              fino a      500.000,00                               0,013% del fatturato

oltre      500.000,00              fino a   1.000.000,00                               0,010% del fatturato

oltre   1.000.000,00              fino a 10.000.000,00                               0,009% del fatturato

oltre 10.000.000,00              fino a 35.000.000,00                               0,005% del fatturato

oltre 35.000.000,00              fino a 50.000.000,00                              0,003% del fatturato

oltre 50.000.000,00                                                                             0,001% del fatturato (fino ad un massimo di € 40.000,00)**   

(* Le imprese che si trovano nel primo scaglione di fatturato,versano un importo minimo che, ridotto del 50% e maggiorato del 20%, è pari ad € 120,00)

 ** Dal secondo scaglione in poi, le imprese pagano in base al fatturato con l'applicazione delle aliquote sopra riportate fino ad un massimo che, ridotto del 50% e maggiorato del 20%, è pari ad € 24.000,00)   
     

UNITA' LOCALI  

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali, devono versare, per ogni unità locale e alla Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, in base agli importi sanciti dal MiSe, fino ad un massimo di euro 120,00 per ciascuna unità locale.

INFORMATIVA PER LE IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA

INFORMATIVA PER IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE

FOGLIO DI CALCOLO DEL DIRITTO ANNUALE 2024[/accordion]

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IMPORTO DIRITTO ANNUALE ANNI PRECEDENTI

RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.lgs. 472/97) e circolare M.A.P. n. 3587/C del 20/06/2005, consente al contribuente di sanare spontaneamente le violazioni commesse, mediante il pagamento dell'importo dovuto e non versato (o versato in misura inferiore) nonchè di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.

FOGLIO DI CALCOLO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO DIRITTO ANNUALE 2023

Termini, scadenze ed applicazione

Il ravvedimento operoso può essere effettuato:

a) entro 30 giorni dalla data di  violazione (RAVVEDIMENTO BREVE) per le imprese/UL di nuova iscrizione (ATTENZIONE! per le imprese già iscritte il ravvedimento breve è alternativo alla maggiorazione dello 0,40%; si consiglia pertanto, in questo specifico caso,  di usufruire di questa seconda modalità)  versando:

  • l'importo del diritto annuo dovuto
  • la sanzione pari al 3,75% del tributo dovuto e non versato o versato in misura inferiore (ossia 1/8 della sanzione minima pari al 30%)
  • interessi moratori calcolati al tasso legale

b) entro un anno dalla data di violazione (RAVVEDIMENTO LUNGO) versando:

  • l'importo del diritto annuo dovuto
  • la sanzione pari al 6% del tributo dovuto e non versato o versato in misura inferiore  (ossia 1/5 della sanzione minima pari al 30%)
  • interessi moratori  calcolati al tasso legal

Per data di violazione si intende il termine di scadenza originaria dell'obbligo oppure la data  entro cui il contribuente può effettuare il versamento con la maggiorazione dello 0,40% (mora); in quest'ultimo caso se e solo se nel periodo fra la scadenza originaria e quella per il pagamento con mora, il contribuente ha effettuato un versamento parziale (circ. AE n. 27 del 02/08/2013 recepita con circ. MiSE del 22/10/2013).

Si rammenta che :

Le imprese iscritte nel corso dell'anno sono tenute a versare il diritto annuale entro 30 gg. dal momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro imprese. 

Le imprese già iscritte al 01/01 dell'anno di riferimento versano il diritto annuale entro il temine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 8 D.M. n. 359/01).

Il termine da cui far partire il ravvedimento è il termine di scadenza del pagamento o il diverso termine che, a seguito di interventi normativi puntali come ad esempio il differimento per studi di settore, o generali, viene stabilito per legge.



Calcolo e misura degli interessi

Gli interessi moratori devono essere calcolati, commisurandoli al tributo dovuto e non versato, al tasso legale annuo, con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui lo stesso viene eseguito (circ. n. 3568/C del 24/11/03).

  • A decorrere dal 01.01.2010 il tasso legale era pari al     1% annuo.
  • A decorrere dal 01.01.2011 il tasso legale era pari a   1,5% annuo.
  • A decorrere dal 01.01.2012 il tasso legale era pari al  2,5% annuo.
  • A decorrere dal 01.01.2014 il tasso legale era pari al     1% annuo.
  • A decorrere dal 01.01.2015 il tasso legale è pari allo   0,5% annuo.
  • A decorrere dal 01.01.2016 il tasso legale è pari allo   0,2% annuo.
  • A decorrere dal 01.01.2017 il tasso legale è pari allo   0,1% annuo.
  • A decorrere dal 01.01.2018 il tasso legale è pari allo   0,3% annuo.
  • A decorrere dal 01.01.2019 il tasso legale è pari allo   0,8% annuo.
  • A decorrere dal 01.01.2020 il tasso legale è pari allo  0,05% annuo.
  • A decorrere dal 01.01.2021 il tasso legale è pari allo 0,01% annuo.
  • A decorrere dal 01.01.2022 il tasso legale è pari allo 1,25% annuo.
  • A decorrere dal 01.01.2023 il tasso legale è pari allo 5% annuo.
  • A decorrere dal 01.01.2024 il tasso legale è pari allo 2,5% annuo.

L'importo degli interessi si determina come di seguito indicato :

interessi moratori = (ammontare diritto dovuto * tasso legale annuo * n. di giorni/100)/365.

I=(C*r*T/100)/365

Esempio
di calcolo dell'interesse moratorio.

Ipotizzando :

C=200,00  (dove C è il diritto annuale dovuto)

  • r=5 %  (dove r è il tasso d'interesse annuo ipotetico applicato)
  • T=71 gg (dove t sono il numero di giorni decorrenti dalla data di scadenza alla data di pagamento)

I=(200,00*5*71/100)/365 = 1,95

L'interesse è uguale a 1,95

Come effettuare il versamento

Il pagamento va effettuato compilando il modello F24 nella sezione IMU ed altri Tributi locali, indicando:

  • codice ente: VR
  • codice tributo:           3850 per il diritto omesso

                                     3851 per gli interessi

                                     3852 per la sanzione
  • anno di riferimento : l'anno della violazione.

Attenzione!

  • si prega di prestare particolare attenzione nel seguire le regole in materia di arrotondamento degli importi dettate dalla circolare n. 19230 del 3/03/2009.
  • in particolare si rammenta che il versamento dei codici tributo 3851 e 3852 deve essere fatta al centesimo, anche per importi inferiori ad euro 1,00.
  • si ricorda, inoltre, che gli importi versati con i codici 3851 e 3852 non sono compensabili.
  • cosa non si può fare: in caso di tardata  presentazione del mod. F24 a zero, il pagamento della sanzione con cod. tributo 8911 "sanzioni pecuniarie, all'IRAP e all'IVA", non sana la violazione relativa al diritto annuale che deve essere versata con i codici tributi di cui sopra.

SANZIONI DIRITTO ANNUALE

Con decreto interministeriale n. 54/2005, pubblicato in G.U. n. 90 del 19/04/2005, è stato adottato il regolamento sulle sanzioni amministrative, in materia di diritti annuali da versare, alle Camere di Commercio, da parte delle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, in attuazione del disposto dell'art. 18 co. 3 della legge n. 580/93.

Il regolamento prevede l'applicazione di una sanzione dal 10% al 100%, del diritto dovuto, nei casi di tardivo pagamento e dal 30% al 100% per i casi di omissione dei diritti annuali dovuti secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (D.M. n. 54/2005, art. 4).

Il regolamento ministeriale è stato, inoltre, recepito ed integrato dalla Camera di Commercio di Verona, da un proprio regolamento consiliare (delibera Consiglio n. 36/05).

Cartelle esattoriali e ruoli

Il pagamento dei ruoli deve essere eseguito secondo le modalità indicate nella cartella esattoriale, ovvero : 

  1. direttamente presso uno degli sportelli del concessionario della riscossione tributi 
  2. oppure alla posta o in banca,
  3. utilizzando i moduli in allegato alla cartella esattoriale ricevuta.
E' possibile chiedere la rateizzazione del debito. Per la modulistica relativa alla richiesta di rateizzazione, collegarsi a  AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - MODULISTICA .

Per maggiori informazioni è consigliabile consultare anche il nuovo sito di AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE.

Richiesta di riesame in autotutela del ruolo (cartella esattoriale)

In caso di notifica di cartella esattoriale, il contribuente può presentare apposita istanza di riesame del ruolo all'ufficio del diritto annuale con la quale può chiedere il discarico/sgravio della cartella esattoriale emessa, per insussistenza del debito tributario (errore di persona; evidente errore logico o di calcolo; doppia imposizione; mancata imputazione di pagamenti regolarmente eseguiti; errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile).

  • L'istanza, debitamente motivata e documentata, può essere trasmessa anche via mail (dirittoannuale@vr.camcom.it; cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it),  fax (045 8085789) o presentata direttamente all'ufficio.
  • La presentazione dell'istanza non sospende né interrompe i termini per la proposizione dell'eventuale ricorso in Commissione Tributaria.

 Quando e come presentare ricorso in Commissione Tributaria Provinciale

In alternativa alla richiesta di riesame è esperibile ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale ove ha sede la CCIAA che ha provveduto all'irrogazione della sanzione, nel perentorio termine di 60 giorni dalla ricevuta notifica (art. 9 D.M. n. 54/2005 - art. 18 Dlgs. n. 472/97).

ATTENZIONE! Ai sensi dell'art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/92, modificato dal D. Lgs. n. 156/2015, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso in Commissione Tributaria produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo. Si applica la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale (dal 01/08 al 31/08).

Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine dei 90 giorni previsti per la conclusione della procedura di reclamo/mediazione.

Il ricorso deve essere proposto mediante notifica ai sensi dell'art. 16 del Dlgs. n. 546/92 "Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile....".

La spedizione del ricorso a mezzo posta deve essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (art. 20 D.Lgs. n. 546/92) all'Ente che ha provveduto all'iscrizione a ruolo, ovvero all' ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia;

Una volta trasmesso il ricorso alla controparte e trascorsi i 90 giorni previsti per la procedura di reclamo/mediazione, lo stesso deve essere depositato, nei 30 giorni successivi, presso la commissione tributaria competente per territorio ai fini della costituzione in giudizio (art. 23 dlgs. 546/92).

Il contribuente può ricorrere in giudizio senza la necessaria assistenza di un legale quando il valore della controversia non ecceda i 3.000 euro. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste (art.12 D.Lgs. n. 546/92).

Si fa inoltre presente che la CCIAA ha facoltà di sospendere il pagamento di qualunque credito vantato dal contribuente, nei confronti del medesimo ente, se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione anche se non definitivo (art. 11 D.M. N. 54/2005 - regolamento sulle sanzioni del diritto annuale, ibidem art. 23 del D.Lgs. n. 472/97) sino al momento in cui non intervenga la riscossione della somma risultante dall'atto di contestazione o irrogazione.

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Rimborsi

Ai sensi del D.M. n. 359/01, art. 10, coloro che hanno  erroneamente versato diritti non dovuti devono presentare, a pena di decadenza, entro 24 mesi dal versamento, alla competente Camera di Commercio richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell'obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto. La richiesta va presentata, via mail, fax, per posta o direttamente all'ufficio,  compilando il seguente modello di rimborso.

Si fa  presente che la Camera di Commercio ha facoltà di sospendere il pagamento di qualunque credito vantato dal contribuente nei confronti del medesimo ente se è stato notificato un atto di contestazione od irrogazione di sanzione anche se non definitivo, sino al momento in cui non intervenga la riscossione della somma risultante dall'atto di contestazione od irrogazione.

Compensazioni

I contribuenti che non avessero richiesto, entro i termini di legge, il rimborso delle maggiori somme versate, possono comunque utilizzare, in sede di versamento con F24, entro il termine decennale di prescrizione del diritto annuale di cui all'art. 2946 del C.C., tali crediti in compensazione per il pagamento:

  • del diritto annuale da versare alla stessa Camera di Commercio;
  • di qualsiasi altro tributo.

ATTENZIONE!

  • è compensabile il solo versamento effettuato con il codice tributo "3850"; non sono compensabili i  versamenti effettuati con il codice tributo "3851" e "3852" (interessi e sanzioni)  (risoluzione Agenzia Entrate n. 115/E del 23/05/03).
  • non è ammesso l'utilizzo di crediti tributari erariali in compensazione di somme iscritte a ruolo dalla Camera di CommercioInfatti ai sensi dell'art. 31 co.1 D.L.n. 78/2010, è possibile solo la compensazione tra imposte erariali; NON è quindi possibile l'utilizzo del mod. F24 accis (codice tributo RUOL) al fine di compensare crediti tributari erariali con cartelle di pagamento emesse dalle Camere di Commercio.

Compilazione modello F24 per effettuare una compensazione

nella casella "importi a credito versati" indicare l'importo versato erroneamente od in eccedenza;

nella casella "importi a debito versati"  indicare l'importo per il quale si intende usufruire della compensazione.

 

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Contenuto aggiornato al: 07 Febbraio 2024