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Tutti i giocattoli fabbricati o importati all’interno dell’Unione europea (UE) sono soggetti a rigorosi requisiti di sicurezza prima che possano essere messi a disposizione sul mercato.

La norma comunitaria stabilisce i requisiti di sicurezza che i giocattoli messi a disposizione sul mercato nell’UE devono rispettare e identifica le specifiche responsabilità dei diversi operatori nella catena di fornitura, dal produttore al rivenditore. I requisiti sono studiati per fornire un elevato livello di salute e di sicurezza, proteggere la popolazione e l’ambiente e garantire una concorrenza leale sul mercato dei giocattoli europeo.

I giocattoli devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza per tutta la durata di impiego prevedibile e normale; non devono compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.

Indicazioni obbligatorie da riportare sul giocattolo sono le seguenti:

  • la marcatura CE
  • un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello o altro elemento che consenta la loro identificazione
  • nome/denominazione commerciale registrata/marchio registrato del fabbricante e indirizzo dove può essere contattato
  • se il fabbricante è situato fuori dall'Unione europea, deve essere indicato anche il nome/denominazione commerciale registrata/marchio registrato dell'importatore e indirizzo dove può essere contattato
  • istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana.

Obblighi dei fabbricanti

All'atto dell'immissione dei loro giocattoli sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II.

I fabbricanti preparano la documentazione tecnica prescritta dall'articolo 18 ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile a norma dell'articolo 16. Qualora la conformità di un giocattolo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono, a norma dell'articolo 13, una dichiarazione CE di conformità, e appongono la marcatura CE di cui all'articolo 14.

I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità per un periodo di dieci anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato.

I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del giocattolo, nonché delle modifiche delle norme armonizzate con riferimento alle quali si dichiara la conformità di un giocattolo.

Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un giocattolo, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, prove a campione dei giocattoli commercializzati, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli e informano i distributori di tale monitoraggio.

I fabbricanti garantiscono che sui loro giocattoli sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.

I fabbricanti indicano sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati; ove ciò non sia possibile, le informazioni sono apposte sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.

 

I fabbricanti garantiscono che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite almeno in lingua italiana.

I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.

I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo, in lingua italiana o inglese. Essi collaborano con tale autorità, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno immesso sul mercato, compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.

Obblighi dei rappresentanti autorizzati

Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.

Gli obblighi relativi alla progettazione e alla stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:

a) mantenere a disposizione dell'autorità di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo;

b) a seguito di una richiesta motivata dell'autorità competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo;

c) cooperare, su richiesta, con l'autorità competente, in ordine a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato.

Obblighi degli importatori

Gli importatori immettono sul mercato comunitario solo giocattoli conformi.

Prima di immettere un giocattolo sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura di conformità prescritta sia apposta sul giocattolo, che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7.

L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II, non immette sul mercato il giocattolo fino a quando esso non è stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e l'autorità di vigilanza del mercato.

Gli importatori indicano sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo a cui possono essere contattati; ove ciò non sia possibile, le informazioni sono apposte sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.

Gli importatori assicurano che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana. Sono fatti salvi gli oneri informativi relativi alla conformità dei processi di lavorazione alle norme in materia di lavoro, con particolare riguardo al lavoro minorile, e in materia di tutela ambientale.

Gli importatori garantiscono che, mentre un giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II.

Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un giocattolo, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei giocattoli commercializzati, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, nonché dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli e informano i distributori di tale monitoraggio.

Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.

Gli importatori conservano per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo la dichiarazione CE di conformità a disposizione dell'autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tale autorità.

Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo, in lingua italiana o inglese. Essi collaborano con tali autorità, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno immesso sul mercato, compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.

Obblighi dei distributori

Quando mettono un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.

Prima di mettere un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il giocattolo in questione rechi la marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana, e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 5, commi 3 e 4.

Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II, non mette il giocattolo a disposizione sul mercato fi no a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore, nonché il Ministero dello sviluppo economico.

I distributori garantiscono che, mentre un giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 9 e all'allegato II.

I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.

I distributori, a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto e collaborano con tali autorità, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno messo a disposizione compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.

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Contenuto aggiornato al: 10 Ottobre 2016

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