La Camera di Commercio, nell'ambito dei propri compiti di regolazione del mercato e tutela delle imprese e dei consumatori, svolge un'attività di informazione e controllo sugli obblighi imposti dalle norme per la commercializzazione dei prodotti immessi sul mercato.
Informazioni ai consumatori
In Italia, i prodotti offerti in vendita al consumatore finale devono riportare in lingua italiana, sulle confezioni o sulle etichette del prodotto, almeno le indicazioni relative a:
- denominazione legale o merceologica del prodotto
- nome/ragione sociale/marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea
- eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose, all'ambiente
- materiali impiegati e metodi di lavorazione ove possano essere determinati per la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto
- istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d'uso, se utili ai fini della fruizione e sicurezza del prodotto
Sono esclusi:
- i prodotti disciplinati da norme comunitarie e dai relativi atti di recepimento nazionale, che prevedono già obblighi specifici di etichettatura
- i prodotti disciplinati da norme nazionali in materia di informazione dei consumatori, per gli aspetti già considerati
Sicurezza dei prodotti
Nel settore dei prodotti non alimentari, le norme hanno lo scopo di garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri, ossia che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, non presentino alcun rischio oppure presentino unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone.
In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando è conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato.
Il Italia si applica il D.Lgs. 6-9-2005 n. 206 (Codice del consumo), che nella parte IV - Sicurezza e qualità - detta le regole generali in materia.
In assenza di norme nazionali o comunitarie, la sicurezza del prodotto è valutata in base:
- alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee,
- alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato,
- alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti,
- ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato,
- agli ultimi ritrovati della tecnica,
- al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.
I prodotti considerati pericolosi per il consumatore sono sottoposti a provvedimenti di ritiro dal mercato, divieto di commercializzazione e immissione sul mercato da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità nazionale di Vigilanza del mercato.
Gli operatori economici - definizioni
Per produttore si intende, alternativamente, uno dei seguenti soggetti:
- il fabbricante, una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione Europea, che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare o lo commercializza apponendovi il prorpio nome, marchio o segno distintivo;
- o colui che rimette a nuovo il prodotto;
- rappresentante del fabbricante, se quest'ultimo non è stabilito nell'Unione;
- importatore del prodotto, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nell'Unione;
- ovvero gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione, nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.
Per rappresentante autorizzato si intende una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nell'Unione e abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa comunitaria.
L'importatore è una persona fisica o giuridica, la quale sia stabilita nell'Unione e immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo.
Il distributore una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto e la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti. Distributore è pertanto, ai fini della normativa vigente, non solo il c.d. "grossita" ma anche il dettagliante.
Si definisce «messa a disposizione sul mercato» la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso nel mercato dell'Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
Con «immissione sul mercato» si intende, invece, la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione.
Con «indirizzo del fabbricante» ai sensi della Decisione n. 768/2008/CE si intende un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.
Tali definzioni sono state successivamente inserite nelle varie norme comunitarie di settore (Direttive del nuovo approccio).
Vigilanza della Camera di Commercio
In alcuni settori la Camera di Commercio è competente ad effettuare controlli sugli operatori economici, per verificare la sicurezza dei prodotti, e sanzionare eventuali comportamenti non conformi alle normative in materia di sicurezza ed etichettatura e informazioni ai consumatori.
I settori in cui la Camera di Commercio svolge attività di vigilanza sono:
- autovetture nuove: risparmio di carburante ed emissioni di CO2;
- sicurezza generale dei prodotti ai sensi del Codice del Consumo (artt. 102-113 del D. Lgs. 206/2005);
- prodotti elettrici;
- giocattoli;
- dispositivi di protezione individuale di 1^ categoria;
- etichettatura dei prodotti tessili;
- etichettatura delle calzature;
- etichettatura energetica.
Il Reg. (CE) n. 765/2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, dispone infatti che gli Stati membri adottino programmi di vigilanza su scala adeguata e comunichino tali programmi agli altri Stati Membri ed alla Commissione. Nell'ambito di questi programmi, le autorità di vigilanza conducono verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio, sulla base di un campionamento adeguato; possono chiedere agli operatori economici di mettere a disposizione la documentazione e le informazioni che ritengano necessarie ai fini dello svolgimento delle loro attività, e l'accesso ai locali degli operatori economici e il prelievo dei necessari campioni di prodotti. Qualora lo ritengano necessario, possono distruggere o rendere altrimenti inutilizzabili i prodotti che presentino un rischio grave.
Prodotti che presentano un rischio grave - Sistema Rapex
L'Unione Europea ha istituito un servizio di allarme rapido per i prodotti che presentano un rischio grave. Per questi prodotti, gli Stati membri informano la Commissione sui provvedimenti adottati tramite il sistema RAPEX per lo scambio rapido di informazioni, notificando alla Commissione le seguenti informazioni minime:
- le informazioni necessarie ad individuare il prodotto
- la descrizione del rischio
- le misure già adottate
- le informazioni sulla distribuzione del prodotto in altri Paesi
Segnalazione prodotti potenzialmente non conformi
Vuoi segnalare un prodotto potenzialmente pericoloso o non conforme? Tramite il form on line è possibile comunicare la presenza sul mercato di giocattoli, prodotti elettrici, Dpi (Dispositivi di protezione individuale) di 1ª categoria, tessili, calzature ed etichetta energetica che presentano non conformità formali (es. assenza di marcatura CE e di avvertenze in lingua italiana) o possono risultare pericolose per il consumatore finale (es. presenza di punte acuminate nei giocattoli o scarso isolamento e sovratemperature nei prodotti elettrici).
La Camera di Commercio di Verona si riserva di valutare l’effettiva pericolosità/non conformità dei prodotti segnalati prima di attivare il relativo procedimento di verifica ispettiva.
L’esito dell’attività di controllo NON verrà comunicato al soggetto segnalante.
Per inviare una segnalazione è sufficiente:
- compilare il modulo di richiesta sul sito www.vr.camcom.it, sezione Servizi online
Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti
Il Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti, realizzato con il supporto tecnico del Laboratorio Chimico della CCIAA di Torino e di Dintec - Consorzio per l'Innovazione, intende fornire alle imprese del comparto alimentare e non alimentare le informazioni di primo orientamento su tematiche correlate all’etichettatura e alla sicurezza dei prodotti.
Attraverso il Portale viene svolta un'attività di primo orientamento nelle seguenti materie:
PRODOTTI ALIMENTARI
- sicurezza alimentare: autocontrollo, rintracciabilità, materiali a contatto con gli alimenti, allergeni, trasporto alimenti, ecc.;
- etichettatura alimentare: studio dei contenuti inseriti in etichetta (inserimento dei dati mancanti, adeguatezza della terminologia, ecc.) e dell’etichettatura nutrizionale sulla base della normativa vigente;
- etichettatura ambientale: chiarimenti sulle informazioni da inserire sull'imballaggio per la corretta raccolta da parte dell'utilizzatore finale, favorendo il processo di riutilizzazione, di recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- vendita in UE ed esportazione extra UE dei prodotti alimentari: indicazioni riguardo alle fonti istituzionali da consultare per vendere ed esportare nei diversi Paesi, orientamento sui requisiti cogenti (analisi e documentazione) nei singoli Paesi extra UE;
- vendita negli USA di prodotti alimentari: regole FSMA e indicazioni sulla stesura del Food Safety Plan.
PRODOTTI NON ALIMENTARI
- etichettatura dei prodotti del comparto moda (tessile, abbigliamento, calzature);
- etichettatura energetica (piccoli e grandi elettrodomestici);
- etichettatura dei prodotti di pelletteria
- marcatura CE (giocattoli, prodotti elettrici, DPI di I categoria);
- informazioni a corredo dei prodotti ricadenti nell’ambito del Codice del Consumo;
- indicazioni metrologiche da riportare sui prodotti preimballati;
- prodotti cosmetici: informazioni sulle procedure di notifica dei prodotti cosmetici; valutazione di singoli ingredienti (legittimità, limiti di utilizzo, eventuali avvertenze in etichetta); modalità di indicazione della data di scadenza; informazioni sulle responsabilità di importatore, produttore, distributore, ecc.
COMMERCIO INTERNAZIONALE
- Contrattualistica internazionale: per scoprire le tematiche sulle quali forniamo assistenza clicca qui
- Fiscalità internazionale: per scoprire le tematiche sulle quali forniamo assistenza clicca qui
- Normativa doganale: per scoprire le tematiche sulle quali forniamo assistenza clicca qui
Nel Portale sono liberamente consultabili:
- riferimenti normativi sull'etichettatura dei prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo,
- schede dei prodotti, con esempi di etichette,
- FAQ con le risposte elaborate sulla base dei quesiti pervenuti allo Sportello
- pillole formative (brevi video, della durata di circa 20-30 minuti, realizzati in collaborazione con diversi professionisti ed addetti ai lavori su tematiche inerenti alla sicurezza ed all'etichettatura alimentare)
MODALITA' DI UTILIZZO
Le imprese interessate a formulare un quesito sulle materie di competenza dello sportello, dovranno registrarsi gratuitamente sul Portale etichettatura, cliccare su “Inoltra il tuo quesito” compilando con particolare riguardo la parte relativa alla descrizione della problematica e alla tipologia di prodotto.
La Camera di Commercio prenderà in carico il quesito, che sarà evaso direttamente oppure tramite professionisti esterni che collaborano con lo Sportello o con la CCIAA. Le risposte verranno inserite direttamente sul Portale, in modo che l'impresa possa consultare agevolmente lo storico dei quesiti. I quesiti in materia di commercio internazionale verranno gestiti tramite colloqui online con i professionisti.
Il servizio è gratuito per le imprese con sede legale nella provincia di Verona in regola con il pagamento del diritto annuale, nel limite di un quesito ad impresa per ciascuna materia e fino all'esaurimento del budget stanziato annualmente, secondo l'ordine di presentazione dei quesiti.