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Avvisi

27/3/2025 - Credito d'imposta per le mediazioni concluse nel 2024

In caso di successo della mediazione, le parti hanno diritto ad un credito d'imposta per il pagamento delle indennità di mediazione dovute all'Organismo di Mediazione fino ad un massimo di:

- Euro 600,00 per procedura;

- Euro 2.400,00 annuale per le persone fisiche;

- Euro 24.000,00 annuale per le persone giuridiche.

Nei casi di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a un massimo di Euro 600,00.

In caso di insuccesso della mediazione, i crediti di imposta sono ridotti della metà.

E' riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, fino ad un massimo di Euro 518,00.

Con decreto 1 agosto 2023 il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economina e delle finanze, ha stabilito le modalità di riconoscimento dei crediti d'imposta, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull'autenticità della stessa, nonchè le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati.

La domanda di attribuzione dei crediti d'imposta, completa dei dati fiscali dei soggetti aventi diritto al credito, delle fatture e dei pagamenti, deve essere inviata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione. L'invio dell'istanza deve essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma, attiva da fine gennaio 2024, ospitata dal sito del Ministero della Giustita all'indirizzo lsg.giustizia.it con le credenziali Spid, Cie (almeno di livello 2) e Carta nazionale dei servizi.

Quando lo stesso soggetto richiede il rimborso di più crediti di imposta è tenuto a presentare una domanda annuale cumulativia con indicazione specifica di ciascuna procedura nell'ambito della quale è sorto il credito che si fa valere.

Il Ministero della Giustizia, entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la domanda di attribuzione delle agevolazioni, comunica al richiedente l'importo del credito d'imposta spettante.

Il credito d'imposta è fruibile in compensazione (art. 17 D.Lgs. n. 241/1997) tramite modello F24 a partire dalla data di comunicazione del riconoscimento dell'agevolazione da parte del Ministero.

Le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

 

1/7/2024 - Nuove Indennità del Servizio di Mediazione

Aggiornato il Tariffario del servizio di mediazione. Le nuove tariffe si applicano alle domande di mediazione presentate dal 1.7.2024.

Per maggiori informazioni sulle tariffe dovute per la presentazione di una domanda di mediazione consultare la voce "Tariffe e modalità di pagamento".

 

15/11/2023 - Nuove Indennità del Servizio di Mediazione ai sensi del D.M. n. 150/2023

Si applicano alle domande presentate dal 15.11.2023 le Indennità di mediazione come rideterminate dal D.M. n. 150/2023. Continua ad applicarsi alle domande presentate fino al 14.11.2023 il Tariffario già in vigore. 

 

27/4/2023 - Statistiche anno 2022 sul servizio di Mediazione e sulla valutazione degli utenti.

Statistiche anni precedenti.

 

Lo Sportello di Conciliazione della CCIAA di Verona è iscritto al n. 42 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia e gestisce le procedure di mediazione previste dal D.Lgs. 28/2010.

La Segreteria:

  • fornisce alle parti informazioni sulla procedura;
  • riceve le domande di mediazione e ne cura l'istruttoria;
  • effettua le comunicazioni alle parti coinvolte;
  • cura la nomina del mediatore:
  • compie tutte le altre attività previste dal Regolamento e dalle leggi vigenti.

Cos'è la Mediazione civile e commerciale

La mediazione è il modo più semplice, rapido ed economico per risolvere le controversie.

Con la mediazione, infatti, è possibile risolvere una lite tra due o più soggetti con l’aiuto del mediatore, figura super partes che ha il compito di facilitare il dialogo e condurre il contenzioso a una soluzione amichevole, soddisfacente e condivisa.

Nessuna decisione viene imposta: se la mediazione va a buon fine le parti sottoscrivono un accordo che ha valore di contratto. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo di conciliazione che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo di mediazione, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.

Le parti possono abbandonare il procedimento in qualsiasi momento e rivolgersi al giudice ordinario.

Procedura in breve

  • All'atto della presentazione della domanda, l'Organismo di mediazione designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che avviene tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda (termine non perentorio).
  • La domanda e la data dell'incontro sono comunicate all'altra parte.
  • Le parti partecipano personalmente alla procedura, e possono delegare un rappresentante, a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari alla composizione della controversia, solo in presenza di giustificati motivi.
  • Nei casi di mediazione obbligatoria per legge o demandata dal giudice, le parti devono essere assistite dai rispettivi legali.
  • In conclusione del primo incontro, le parti possono decidere di non proseguire la mediazione, e in questo caso non sono dovute ulteriori spese rispetto a quelle già versate con la domanda di mediazione o con la comunicazione di adesione. Se le parti raggiungono un accordo al primo incontro o preseguono la mediazione in successivi incontri, sono dovute le ulteriori spese di mediazione, nella misura individuata dal tariffario in vigore e comunicata alle parti con la convocazione del primo incontro.
  • Se la mediazione riesce, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore: al verbale viene allegato il testo dell'accordo raggiunto.
  • Se, in sede di incontro, l'accordo non viene raggiunto, il mediatore, su richiesta di tutte le parti, può formulare una proposta di mediazione. Se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore. Se la mediazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta (verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore).
  • Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabili, prima della scadenza del termine, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi. In caso di mediazione demandata dal giudice, il termine è prorogabile, per una sola volta, di ulteriori tre mesi. I termini non sono soggetti a sospensione feriale.

Modalità di presentazione delle domande di mediazione

Le domande possono essere presentate:

  • per posta ordinaria o raccomandata, indirizzata a Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Verona, Corso Porta Nuova 96 - 37122 Verona;
  • per posta elettronica certificata, esclusivamente all'indirizzo: cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it;
  • on line, tramite l'applicativo ConciliaCamera (previa registrazione).

Tariffe e modalità di pagamento

Per le domande di mediazione presentate a partire dal 15.11.2023 sono dovute da ciascuna delle parti, alla presentazione della domanda e al momento dell'adesione, le seguenti indennità:

INDENNITA' PER PRIMO INCONTRO

(spese di avvio e spese di mediazione primo incontro)

iva compresa

Valore della lite MEDIAZIONI VOLONTARIE O SU CLAUSOLA CONTRATTUALE O STATUTARIA MEDIAZIONI OBBLIGATORIE (art. 5 c. 1 d.lgs. 28/2010) O DEMANDATE
Fino a € 1.000,00   €   122,00 

 
 €     97,60

 
da € 1.000,01 a € 50.000,00  €    237,90  €    190,32

 
Superiore a € 50.000,00   €    341,60

 
 €    273,28

 
Valore indeterminabile basso (fino ad € 1.000,00) €    207,40 €    165,92
Valore indeterminabile medio (da € 1.000,01 ad € 50.000,00) €    280,60 €    224,48
Valore indeterminabile alto (superiore ad € 50.000,00) €    341,60 €    273,28

In caso di accordo raggiunto al primo incontro, o di prosecuzione oltre il primo incontro, con o senza accordo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione, calcolate in base alle tariffe di cui alla tabella A del D.M. n. 150/2023. Per informazioni si rimanda al Tariffario in vigore.

Sono comunque sempre dovute le spese vive documentate sostenute dall'Organismo per la gestione della procedura.

 

Il pagamento delle spese e indennità di mediazione può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

  1. direttamente, tramite pagamento spontaneo, sul sito PAGAMENTI ON LINE - SIPA, selezionando la voce "Servizi di Mediazione/Conciliazione" e indicando, nella sezione Causale, la tipologia di versamento (domanda di mediazione/adesione) il numero della mediazione (se già disponibile) o le parti

  2. con Avviso di Pagamento PagoPa, da richiedere allo Sportello di Mediazione, via posta elettronica (conciliazione@vr.camcom.it), prima di presentare la domanda di mediazione o l'adesione alla procedura, indicando i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto a cui va intestato il pagamento. Gli Avvisi di Pagamento PagoPa potranno essere pagati attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio agenzie di banca, home banking, sportelli ATM, punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5.

Split Payment

Ai sensi delle disposizioni in materia di split payment (art. 17 ter dpr 633/1972), gli Enti Pubblici che partecipano a procedure di mediazione devono versare l'iva direttamente all'Erario e pagare, alla Camera di Commercio, la sola base imponibile. La Camera di Commercio emetterà fattura per l'intero importo.

 

Per il riconoscimento del credito d’imposta previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 28/2010, è necessario che la fattura emessa sia intestata alla parte della mediazione che intende usufruirne.

 

Esenzione dalle indennità di mediazione

Gli aventi diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato possono presentare domanda di mediazione o partecipare al procedimento (solo per le materie obbligatorie di cui all'articolo 5, comma 1 del d.lgs. n. 28/2010 riformato) senza alcun obbligo di versamento dell’indennità dovuta all’organismo di mediazione.  

Per avere diritto all'esenzione è necessario depositare il provvedimento di ammissione anticipata al patrocinio, emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona.

 

Come diventare Mediatori

I requisiti minimi di qualificazione dei mediatori sono stabiliti dagli artt. 23, 24 e 25 del D.M. 150/2023.

L'iscrizione all'elenco dei Mediatori presso la Camera di Commercio di Verona è commisurata al numero delle procedure e degli incontri effettivamente svolti presso la struttura negli ultimi due anni.

Qualora la Camera di Commercio ravvisasse la necessità di iscrivere nel proprio elenco nuovi mediatori, criteri e modalità di iscrizione verranno preventivamente resi pubblici attraverso il sito internet.

 

Ulteriori informazioni di cui all'art. 17 DM 150/2023 - sezione in aggiornamento

Responsabile Organismo: dott. Michele Marchetto - Sostituta del Responsabile, in caso di assenza o impedimento: dott.ssa Daniela Mazzotta

Accordi stipulati con altri organismi
Organismo Durata Oggetto
Sportello di conciliazione dell'Azienda Speciale "Made In Vicenza" della CCIAA di Vicenza - iscritto al n. 1069 del Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione Dal 1.8.2024 al 31.7.2025, prorogabile di un anno Nomina di un Responsabile in comune ed un sostituto, per i casi di sua assenza o impedimento
Organismo di formazione Neg2Med "Centro di Negoziazione e Mediazione" - iscritto al n. 447 dell'elenco degli enti abilitati a svolgere l'attività di formazione Dal 9.10.2024 al 8.10.2027

Partecipazione a incontri di mediazione nell'ambito dei moduli pratici di corsi di formazione per mediatori

Svolgimento del tirocinio iniziale da parte dei partecipanti ai corsi di formazione iniziale per mediatori civili e commerciali

 

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Contenuto aggiornato al: 27 Marzo 2025