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Avvisi

3/12/2018 - Sanzioni per violazioni in materia di etichettatura dei prodotti tessili

 

21 marzo 2018 - Seminario "Le nuove sanzioni per l’etichettatura di prodotti tessili e calzature"

Il Seminario, rivolto ad operatori e consumatori, si propone di approfondire gli obblighi in materia di etichettatura dei prodotti tessili e delle calzature, anche alla luce dell’entrata in vigore del D. Lgs. 15/11/2017, n. 190 che ha introdotto una nuova disciplina sanzionatoria.

Atti del Seminario

L'etichettatura  e commercializzazione dei prodotti tessili è disciplinata, a partire dall'8 maggio 2012, dal Regolamento UE n.1007/2011 (che abroga le direttive 73/44/CEE, 96/73/CEE e 2008/121/CE).

In Italia per la parte sanzionatoria rimangono parzialmente in vigore altre due norme: la legge 26 novembre 1973, n. 883 (art. 14 -30), e il d.lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

Definizione

Si definiscono prodotti tessili tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, semiconfezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.

Sono assimilati ai prodotti tessili:

a) i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l’80% in peso;

b) i tessuti, le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso, per la copertura di mobili, per ombrelli, ombrelloni e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti;

c) i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione. 

L’obbligo di etichettatura di composizione non si applica:

a) ai prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso

b) ai prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi

c) ai prodotti elencati nell’allegato V del regolamento UE n.1007/2001

Etichetta di composizione

In tutta l'Unione Europea  i prodotti tessili per essere posti in vendita al consumatore finale devono riportare un contrassegno o un'etichetta saldamente fissata con l'indicazione della composizione.

 L'etichetta indica:

  • la composizione fibrosa;
  • l'eventuale presenza di parti non tessili di origine animale;
  • il responsabile della immissione in commercio.

Composizione fibrosa

Sulle etichette deve essere obbligatoriamente riportata la composizione fibrosa del prodotto utilizzando le denominazioni delle fibre elencate nell'allegato I del Regolamento UE n.1007/2011. Le stesse devono essere riportate:

  • in lingua italiana;
  • per esteso (non sono ammesse sigle o abbreviazioni);
  • con caratteri tipografici leggibili e chiaramente visibili;
  • in ordine decrescente di peso.

Presenza di parti non tessili

L'eventuale presenza di parti non tessili di origine animale (per es. pelliccia, pelle, avorio) deve essere indicata obbligatoriamente con la seguente frase "Contiene parti non tessili di origine animale". Non è necessario specificare la parte di origine animale  ma se lo si fa utilizzando termini quali pelle, pelliccia, cuoio bisogna applicare la Legge 8 gennaio 2013.

Le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose devono essere  indicate chiaramente nei documenti commerciali di accompagnamento.

Nelle fasi antecedenti la vendita al consumatore finale, l'etichetta può essere sostituita dai documenti commerciali, che devono riportare i dati e le denominazioni fibrose previste all'allegato I. E' ammesso l'utilizzo di abbreviazioni tramite l'utilizzo di un codice meccanografico purché sullo stesso documento ne sia spiegato il significato commerciale.

Obblighi degli operatori commerciali

Il responsabile dell'immissione in commercio

Il Codice del Consumo (all'art. 104 D.Lgs n.206/2005) prescrive espressamente che siano riportati:  l'indicazione dell'identità e degli estremi del produttore, il riferimento al tipo di prodotto (codice identificativo) o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte. Argomento correlato alla tracciabilità del prodotto è quello dell'origine. Su tale argomento è utile consultare la guida e soprattutto il sito dell'Agenzia delle Dogane. 

Fabbricante e importatore

Il fabbricante all'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute. In particolare, queste devono essere facilmente leggibili, visibili, chiare e con caratteri uniformi, anche per quanto riguarda la dimensione e lo stile. Se il fabbricante non è stabilito nella UE, tali incombenze ricadono sulla figura dell'importatore

Distributore

All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato.

N.B: il distributore è considerato fabbricante qualora immetta un prodotto sul mercato col proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto.

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Contenuto aggiornato al: 03 Dicembre 2018

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