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Diritto annuale: prossima scadenza 30 novembre

26/11/2017

Il Decreto 22 maggio 2017 (pubblicato in G.U. n. 149 del 28/06/2017) ha stabilito la maggiorazione del 20% del diritto annuale 2017 per il finanziamento di progetti strategici.

Con Nota Ministeriale del 26/09/2017 n. 399448 (rettificata in pari data con Nota n. 399466), il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che:

a) le nuove imprese iscritte tra il 1° gennaio e il 28 giugno 2017, che hanno provveduto al versamento del diritto annuale 2017 senza detta  integrazione, potranno effettuare il conguaglio entro il 30 novembre 2017 (art. 1, co. 6 del Decreto 22 maggio 2017), versando, pertanto, la differenza tra quanto già versato e quanto effettivamente dovuto alla luce delle disposizioni del citato decreto senza sanzioni e senza interessi;

b) le imprese già iscritte, che hanno versato ENTRO IL 28/06/2017 il diritto annuale 2017 base, al netto dell'incremento, effettuano il conguaglio del solo diritto (senza sanzione e senza interessi) entro il 30 NOVEMBRE (dal 1° dicembre l'integrazione dovrà essere effettuata con ravvedimento operoso);

c) le imprese già iscritte, che hanno versato  DOPO IL 28/06/2017 il diritto annuale 2017 base al netto dell'incremento, effettuano il conguaglio del diritto dovuto con il ravvedimento operoso.



SI INVITA PERTANTO A VERIFICARE L'IMPORTO DEL DIRITTO ANNUALE 2017 GIA' VERSATO  E A PROVVEDERE ALL'INTEGRAZIONE DI QUANTO DOVUTO EFFETTUANDO IL VERSAMENTO CON MOD. F24, compilato alla sezione  IMU E ALTRI TRIBUTI, utilizzando i seguenti codici:

codice tributo 3850  DIRITTO

codice tributo 3851 INTERESSI (solo nel caso di ravvedimento operoso)

codice tributo 3852 SANZIONE (solo nel caso di ravvedimento operoso)

(per il calcolo del ravvedimento operoso consultare la pagina "RAVVEDIMENTO OPEROSO)



Consulta gli IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE 2017