Tu sei qui

Avvisi

18/02/2021 - Nuovo sistema di pagamento PagoPA

Si avvisano gli utenti che, a partire dal 28 febbraio 2021, tutti i pagamenti verso le Pubbliche amministrazioni potranno avvenire esclusivamente attraverso il ricorso al sistema pagoPA, la piattaforma digitale che consente ai cittadini di pagare in modo più naturale, veloce e moderno. Pertanto, da tale data, non è più possibile, per i servizi della Camera di Commercio, effettuare pagamenti con bonifico bancario o con bollettino di c/c postale. Per pagamenti relativi alla verifica prima di strumenti metrici o collaudo di posa in opera, si invitano gli utenti a contattare l’ufficio per posta elettronica, per l’emissione dell’avviso di pagamento pagoPA, per il versamento della tariffa dovuta. Gli Avvisi di pagamento pagoPA potranno essere pagati attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio agenzie di banca, home banking, sportelli ATM, punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5.


Dal 18 settembre 2017 è in vigore la nuova normativa per l'esecuzione della verificazione periodica degli strumenti metrici regolamentata dal DM 21 aprile 2017 n. 93.

Dal 19/3/2019 la Camera di Commercio non esegue più il servizio di verificazione periodica degli strumenti metrici. I titolari degli strumenti dovranno rivolgersi ad organismi di verifica accreditati e riconosciuti da Unioncamere Nazionale che produrrà un elenco aggiornato consultabile al seguente link.

www.metrologialegale.unioncamere.it/elenchi-organismi-di-verificazione-periodica/elenco-degli-organismi-che-effettuano-la-verificazione

 

L'attività in questo settore consiste nella verifica degli strumenti di misura legali.

Ci sono due tipi di controlli: verifica "Prima"/CE e verificazione periodica.

La verifica "Prima"/CE consiste nel controllo di uno strumento metrico presso il fabbricante prima della sua immissione nel mercato; viene svolta principalmente dal fabbricante stesso in regime di autocertificazione oppure dagli Organismi notificati e per un parte residuale di strumenti metrici dalle Camere di Commercio.

La verificazione periodica consiste nel controllo delle prestazioni di uno strumento metrico una volta messo in servizio a cadenza regolare per controllare che i suoi errori si mantengano nel tempo all'interno delle tolleranze; viene svolta da organismi di verifica accreditati e riconosciuti idonei dall'Unione Nazionale delle Camere di Commercio (Unioncamere).

Verifica "Prima"/CE

Questo tipo di verificazione, detta "Prima" o CE a seconda delle modalità con cui lo strumento viene omologato, viene eseguita, presso i fabbricanti, prima della commercializzazione degli strumenti, per accertare la conformità del prodotto al progetto approvato.

La verifica "Prima"/CE interessa esclusivamente i fabbricanti di strumenti metrici.

Ad un esito positivo del controllo vengono apposti su ogni strumento, a seconda del regime di omologazione, i bolli di verifica "Prima" oppure la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, che indicano la sua conformità al progetto omologato, alle normative e la sua esatta calibrazione. Per gli strumenti che riportano la marcatura CE ogni strumento deve essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità redatta e firmata dal costruttore.

I soggetti preposti a tale procedura sono, per gli strumenti nazionali, le Camere di Commercio, e, per gli strumenti con omologazione europea (MID e strumenti per pesare a funzionamento NON automatico), gli Organismi Notificati.

Sia il regime nazionale sia quello comunitario prevedono la delega dei controlli al termine della produzione e preliminari all'immissione nel mercato alla responsabilità del costruttore; in questi casi il fabbricante risulta direttamente responsabile degli strumenti costruiti, appone lui i bolli di verifica o la marcatura CE sotto la supervisione della Camera di Commercio o dell'Organismo Notificato. La Camera di Commercio o l'Organismo Notificato non si occupano più del controllo del singolo strumento prodotto ma verificano l'operato del fabbricante e le sue modalità di produzione. Tale controllo viene esercitato mediante verifiche presso la sede del costruttore al fine di analizzare il sistema di garanzia della produzione e l'insieme dei controlli che viene attuato nei confronti degli strumenti prima che vengano immessi nel mercato e tramite controlli in campo per verificare gli strumenti una volta messi in servizio.

Verificazione periodica 

Tutti gli strumenti per pesare o per misurare, utilizzati per la determinazione della quantità e/o del prezzo nei rapporti tra le imprese, tra le imprese e i consumatori, tra gli enti pubblici e i cittadini, sono assoggettati alla verificazione periodica, che consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo delle loro caratteristiche di precisione ed affidabilità. 

La verifica periodica è obbligatoria per le funzioni di misura applicate nei seguenti contesti: transazioni commerciali, calcolo di pedaggi, tariffe, tasse, premi, ammende, remunerazioni, indennita' o canoni di tipo analogo, applicazione di disposizioni legislative o regolamentari, perizie giudiziarie, prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura, fabbricazione di medicinali su prescrizione medica in farmacia, analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici, vendita diretta al pubblico, confezione di preimballaggi.

Le norme metrologiche precedenti prevedevano diverse regole di verifica a seconda che gli strumenti fossero omologati secondo i requisiti della direttiva MID o delle altre norme nazionali o direttive comunitarie. Dal 18/9/2017 è entrato in vigore il DM 21 aprile 2017 n. 93 che ha unificato tali regole di verifica: non si fa più differenza tra strumenti MID e di tipo diverso, tutti gli strumenti di misura sono assoggettati a uguali periodicità di verifica, tolleranze e procedure.

Viene definita la figura di "TITOLARE DELLO STRUMENTO" detto anche Titolare metrico che è "la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura"

Gli strumenti metrici devono essere dotati di LIBRETTO METROLOGICO in cui vanno annotate da parte dei vari operatori (laboratori, manutentori, organi di controllo,..) tutte le operazioni di verifica e manutenzione effettuate. 

La verificazione periodica viene eseguita da Organismi accreditati che abbiano presentato apposita SCIA all'Unione Nazionale delle Camere di Commercio e che sono conformi ai requisiti definiti nel DM 21/4/2017 n. 93.

Sul sito ufficiale di Unioncamere è pubblicato l'elenco di tutti gli organismi idonei raggruppati in base alla categoria di strumento per cui sono abilitati.

Procedura per la verifica periodica

Per la verifica periodica bisogna seguire la seguente procedura:

  • il Titolare metrico, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza del proprio strumento, deve rivolgersi ad un organismo di verifica, incaricandolo formalmente dell'esecuzione della verifica, e concordare con questo la data del controllo rispettando la tempistica prevista;
  • L’organismo esegue la verifica entro 45 giorni dall'incarico confrontando le indicazioni di misura con i campioni di prova ed eseguendo determinati test, a seconda del tipo di strumento, per controllarne la precisione e l'affidabilità;
  • alla fine delle operazioni l’organismo annota la verifica eseguita ed il suo esito sul libretto metrologico in dotazione allo strumento; nel caso in cui lo strumento non fosse ancora dotato di libretto metrologico DEVE consegnarne uno nuovo, senza oneri aggiuntivi, all'utente
  • se il controllo ha esito positivo viene applicata sullo strumento una etichetta di colore VERDE che riporta l'anno ed il mese di scadenza della verifica;
  • se il controllo ha esito negativo viene applicata una etichetta di colore ROSSO di ESITO NEGATIVO e lo strumento viene posto fuori uso. In questo caso:
    • l'utente fa riparare lo strumento da un'impresa di manutenzione autorizzata
    • l'impresa di manutenzione annota l'intervento e la sua descrizione sul libretto metrologico
    • l'utente richiede allo stesso o ad altro organismo una  nuova verifica periodica
    • lo strumento può essere rimesso in servizio una volta incaricato l’organismo per la nuova verifica e a condizione che il riparatore abbia apposto i sigilli provvisori che lo identificano.

Nel caso in cui la strumentazione, all'interno del periodo di validità della verifica, dovesse subire una riparazione che comporti la rimozione dei sigilli metrici, la validità dell'etichetta viene a decadere. In questo caso deve essere seguita la medesima procedura del caso di verifica con esito negativo:

  • il Titolare metrico fa riparare lo strumento per rimediare ad un guasto o malfunzionamento da un'impresa di manutenzione autorizzata;
  • l'impresa di manutenzione annota l'intervento e la sua descrizione sul libretto metrologico. Nel caso in cui il libretto metrologico non sia stato ancora rilasciato l'impresa di manutenzione compila una dichiarazione in cui descrive la riparazione effettuata e il numero dei sigilli asportati; tali informazioni sarano riportati nel libretto metrologico dal soggetto che per primo eseguirà la verifica. Copia di tale dichiarazione viene rilasciata al titolare metrico e, sempre a cura del riparatore, va inviata alla Camera di Commercio.
  • il Titolare metrico, entro 10 giorni lavorativi dalla data della riparazione,  richiede ad un Organismo una  nuova verifica periodica;
  • lo strumento può essere rimesso in servizio una volta incaricato l’Organismo per la nuova verifica e a condizione che il riparatore abbia apposto i sigilli provvisori che lo identificano.

Periodicità verifica periodica strumenti metrici

Gli strumenti devono essere verificati con le periodicità previste nella tabella A seguente che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall’anno di esecuzione della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare o dalla verifica prima; successivamente, la verificazione è effettuata sempre secondo la periodicità fissata nella tabella A seguente e decorre dalla data dell'ultima verificazione.

In caso di riparazione che comporta la rimozione di etichette di protezione o sigilli, anche di tipo elettronico, l'utente deve richiedere una nuova verifica periodica entro 10 giorni dall'intervento.

TABELLA A

Categoria

periodicità

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico

3 anni

Strumenti per pesare a funzionamento automatico - selezionatrici ponderali per preconfezionati e etichettatrici

1 anno

Strumenti per pesare a funzionamento automatico - altre tipologie

2 anni

Sistemi di misura di carburanti

2 anni

Sistemi di misura di liquidi diversi dai carburanti e dall’acqua

2 anni

Misuratori massici di gas metano per autotrazione

2 anni

Misure di capacità

4 anni

Pesi

4 anni

Contatori dell’acqua - Meccanici fino a 16 m3/h

10 anni

Contatori dell’acqua - Statici e venturimetrici oltre 16 m3/h

13 anni

Contatori del gas – a pareti deformabili

16 anni

Contatori del gas – a turbina e rotoidi

10 anni

Contatori del gas – altre tecnologie

8 anni

Dispositivi di conversione del volume - con sensori di temperatura e pressione sostituibili

2 anni

Dispositivi di conversione del volume - con sensori integrati

4 anni

Dispositivi di conversione del volume - approvati insieme ai contatori

8 anni

Indicatori di livello

2 anni

Tassametri

2 anni

Strumenti di misura della dimensione

3 anni

Contatori di calore con portata fino a 3 m3/h - con sensore di flusso meccanico

6 anni

Contatori di calore con portata fino a 3 m3/h - con sensore di flusso statico

9 anni

Contatori di calore con portata superiore a 3 m3/h - con sensore di flusso meccanico

5 anni

Contatori di calore con portata superiore a 3 m3/h - con sensore di flusso statico

8 anni

Contatori di energia elettrica attiva - elettromeccanici

18 anni

Contatori di energia elettrica attiva - statici bassa tensione (tra 50V e 1000V classe A B C)

15 anni

Contatori di energia elettrica attiva - statici alta tensione (oltre 1000 V)

10 anni

Strumenti di misura diversi da quelli riportati sopra

3 anni

Obblighi dei titolari degli strumenti metrici

la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura:

  1. comunica entro 30 giorni alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2;
  2. mantiene l'integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
  3. cura l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
  4. conserva il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;
  5. cura il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizza quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

Gli obblighi di cui alle lettere b), c), d) ed e), sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.

Elenco dei Titolari degli strumenti metrici

In ogni Camera di Commercio è tenuto l'"ELENCO DEI TITOLARI METRICI".

In questo elenco sono tenuti ad iscriversi tutti coloro che utilizzano strumenti per le funzioni di misura sopraindicate.

Risultano esclusi gli strumenti il cui valore della misura è utilizzato per fini diversi da quelli descritti sopra: ad esempio gli apparecchi destinati dalle aziende a processi produttivi a carattere interno o quelli utilizzati nei laboratori di ricerca.

L'elenco dei Titolari metrici riporta le seguenti informazioni:

  • i dati anagrafici del Titolare dello strumento;
  • i dati identificativi e la tipologia degli strumenti utilizzati;
  • le verifiche eseguite su ognuno di questi.

L'iscrizione all'elenco avviene su iniziativa del Titolare metrico mediante apposita dichiarazione di inizio utilizzo dello strumento alla Camera di Commercio competente per il territorio in cui tale strumento viene posto in servizio.

I titolari degli strumenti metrici hanno l'obbligo di dichiarare ogni ulteriore messa in servizio di strumenti di nuova acquisizione, la dismissione degli strumenti non più utilizzati o ceduti ad altri utenti e gli spostamenti degli strumenti tra le varie unità locali. Tali informazioni verranno inserite sui libretti metrologici degli strumenti interessati una volta eseguita la verificazione periodica su di essi.

Ti è stata utile questa pagina?

Contenuto aggiornato al: 08 Settembre 2023

Per informazioni

Ufficio Metrologia Legale
IV piano
Orari: 
Lun. 8:45-12:15 15:00-16:30 senza appuntamento. Accesso per appuntamento nelle altre giornate da richiedere telefonicamente o via posta elettronica
Tel: 
045/8085807-760