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Avvisi

01.07.2020 - Modalità di pagamento: Si avvisano gli utenti che, a partire dal 1° luglio 2020, tutti i pagamenti verso le Pubbliche amministrazioni potranno avvenire attraverso il ricorso al sistema pagoPA.

Per pagamenti relativi al servizio di marchi e brevetti, si invitano gli utenti a contattare l’ufficio all'indirizzo brevetti@vr.camcom.it prima del deposito della domanda.

 

Attenzione alle richieste di pagamento per Marchi e Brevetti - Per maggiori informazioni, clicca qui.

 

Sistemazione formale preventiva delle domande prima di ogni deposito.

Prima del deposito cartaceo della domanda di registrazione e di ogni altra istanza tramite l'ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio, si prega di inviare (via mail brevetti@vr.camcom.it) la modulistica compilata, in modo che l'ufficio possa procedere alla verifica della corretta compilazione e ad eventuali correzioni formali; ciò al fine di evitare eventuali errori o imprecisioni nell’invio delle domande al Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Successivamente alla restituzione via e mail al richiedente della modulistica sistemata formalmente si prega di contattare l'Ufficio per concordare un appuntamento per il deposito.

Informazioni generali

Definizione: possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale.

Requisiti per la registrazione -  i requisiti per ottenere un brevetto per invenzione industriale sono i seguenti:

Novità: il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica; per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

Attività inventiva: il trovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo.

Applicazione industriale: il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

Liceità: il trovato non deve essere contrario all’ordine pubblico e al buon costume.

 Non sono considerate invenzioni:

  • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale;
  • i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;
  • le presentazioni di informazioni:
  • le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

Diritti derivanti dalla registrazione: il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l’uso esclusivo. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato.

Il diritto di brevetto spetta all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili.

Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.

Durata della protezione: la durata della protezione è di 20 anni, con decorrenza dalla data di deposito della domanda. Il brevetto per invenzione industriale non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata.

Ogni domanda per invenzione industriale deve avere ad oggetto un solo trovato ed è sottoposta per legge ad un periodo di segretezza di 18 mesi, di cui i primi 90 giorni, assolutamente inderogabili, riservati all’autorità militare per verificare il proprio interesse sul trovato. Il titolare può decidere di rendere anticipatamente accessibile al pubblico la sua domanda, per cui, trascorsi i 90 giorni, suddetti, ai quali non è possibile rinunciare, la domanda diventa visibile.

La legge consente a chi richiede un brevetto per invenzione industriale di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità da far valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo parzialmente.

Ogni domanda di brevetto italiano depositato sarà oggetto di una ricerca dello stato della tecnica.

Documentazione necessaria per il deposito cartaceo

1. Domanda di concessione redatta nell’apposito modulo INV- RI da compilare in un originale esclusivamente a macchina da scrivere o a mezzo computer.

 2. Una copia del RIASSUNTO senza disegni (vedasi istruzioni nella sezione GUIDE E MANUALI).

 3. Una copia della DESCRIZIONE (vedasi istruzioni nella sezione GUIDE E MANUALI).

 4. Una copia delle RIVENDICAZIONI in italiano (vedasi istruzioni nella sezione GUIDE E MANUALI).

 5. Una copia delle RIVENDICAZIONI in lingua INGLESE (vedasi istruzioni nella sezione GUIDE E MANUALI).

 6. Una copia dei DISEGNI TECNICI (obbligatori se citati nella descrizione e nelle rivendicazioni – vedasi istruzioni nella sezione GUIDE E MANUALI).

 7. Le SEQUENZE DI NUCLEOTIDI O AMINOACIDI (solo per invenzione biotecnologica). Se la domanda riguarda un’invenzione biotecnologia con la quale si richiede la protezione di sequenze di nucleotidi o aminoacidi, dette sequenze devono essere fornite anche con un allegato aggiuntivo nel formato elettronico, previsto per le modalità di deposito per le domande di brevetto europeo; le eventuali note esplicative devono essere in lingua inglese.

 8. ATTO di designazione dell’inventore – in bollo da € 16,00 (soltanto se l’inventore non può essere indicato espressamente nell’apposito paragrafo al momento del deposito).

 9. VERSAMENTO di € 43,00 per Diritti di Segreteria per il deposito della domanda ed il rilascio della copia autentica (ricevuta) OPPURE di € 40,00 per il solo deposito (senza la copia autentica/ricevuta). Si avvisano gli utenti che, a partire dal 1° luglio 2020, tutti i pagamenti verso le Pubbliche amministrazioni potranno avvenire esclusivamente attraverso il ricorso al sistema pagoPA. Pertanto, da tale data, NON sarà più possibile effettuare pagamenti per servizi della Camera di Commercio con bonifici sul c/c bancario dell’Ente né pagamenti con il bollettino di c/c postale. Per pagamenti relativi al servizio di marchi e brevetti, si invitano gli utenti a contattare l’ufficio all'indirizzo brevetti@vr.camcom.it prima del deposito della domanda.

 10. N. 1 marca da bollo da € 16,00 da applicare in caso di rilascio della copia conforme all’originale.

Modalità di invio della domanda

A. La domanda di registrazione può essere depositata soltanto dalle ore 9,00 alle ore 12,00, per appuntamento, di ogni giorno lavorativo (sabato escluso) presso la Camera di Commercio di Verona - ufficio Marchi e Brevetti. Il deposito può essere fatto personalmente dal richiedente dell'invenzione industriale ovvero per mezzo di un suo delegato.

 B. La domanda di registrazione può essere spedita direttamente, mediante raccomandata A.R., indirizzata a: UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI - Via Molise, 19 - 00187 ROMA.

In questo caso, va allegato anche il modello  "F24 Versamenti con elementi identificativi" ed "F24 Enti pubblici" solo per gli Enti pubblici per il pagamento delle tasse di concessione governativa.

C. E' possibile inviare la domanda di registrazione tramite portale on line https://servizionline.uibm.gov.it.

Ulteriori informazioni e contatti per l'assistenza al deposito telematico sono disponibili sul sito www.uibm.gov.it, email hd1.deposito@mise.gov.it tel. 06 4705 5602 dal lunedì al venerdì esclusi i festivi.

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Contenuto aggiornato al: 25 Marzo 2022

Per informazioni

Ufficio Mediazione e Arbitrato / Marchi e Brevetti
IV piano
Orari: 
Lun-Ven 9:00-12:00
Tel: 
045/8085709-806
Fax: 
045 8085907
E-mail Ufficio: 
brevetti@vr.camcom.it