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Attenzione: il pagamento della Tassa di concessione governativa cui fanno ancora riferimento, in questa sezione, la Guida, a pag. 10, e la modulistica, non è più dovuto.

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Definizione

L'attività di facchinaggio, svolta anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, è comprensiva delle attività preliminari e complementari alla movimentazione di merci o prodotti ed è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività

da parte di imprese, in forma individuale o societaria, che esercitano una fra le seguenti attività:

  • portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all’ articolo 21  della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

Requisiti

Per l´esercizio dell´attività di facchinaggio, devono essere dimostrati i seguenti requisiti

REQUISITI DI ONORABILITA´

I requisiti di onorabilità devono sussistere in capo ai seguenti soggetti: 

  • titolare dell´impresa individuale;
  • institore o direttore preposto all´esercizio dell´impresa, di un ramo di essa o di una sua sede;
  • tutti i soci per le società in nome collettivo;
  • soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni;
  • amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.

I requisiti di onorabilità sono i seguenti:

  • assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
  • assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione (artt. 648,649 c.p.), riciclaggio (art.648 bis c.p.), insolvenza fraudolenta (artt. 641,649 c.p.), bancarotta fraudolenta (art. 216 legge fallimentare), usura (artt. 644, 644 ter, 649 c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), rapina (art.628 c.p.), salvo che sia intervenuta riabilitazione;
  • mancata comminazione di pena accessoria dell´interdizione dall´esercizio di una professione o di un´arte o dell´interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
  • mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n.575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
  • assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;
  • assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell´impiego di mano d´opera negli appalti di opere e di servizi).

Fasce di classificazione

Sono previste tre fasce di classificazione per volume d’affari al netto dell’IVA:

  • la fascia inferiore a 2,5 milioni di euro;
  • la fascia da 2,5 a 10 milioni di euro;
  • la fascia superiore a 10 milioni di euro.

Per ulteriori informazioni in merito si rinvia alla consultazione della Guida inerente l'attività.

ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE

Per la domanda di iscrizione è necessario compilare il Modello per elencazione servizi facchinaggio (scaricabile nella sezione Modulistica di questa pagina) fornendo l’elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l’indicazione dei corrispondenti compensi ricevuti.

Per ulteriori informazioni in merito si rinvia alla consultazione della Guida inerente l'attività.

VARIAZIONE DELLA FASCIA DI CLASSIFICAZIONE

E’ previsto l’obbligo di comunicazione di variazione della fascia di appartenenza per la sola variazione in negativo, utilizzando il Modello per variazione fascia di classificazione facchinaggio (scaricabile nella sezione Modulistica di questa pagina): la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dal verificarsi della negatività.

Le comunicazioni di altre variazioni sono facoltative.

Per ulteriori informazioni in merito si rinvia alla consultazione della Guida inerente l'attività.

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Contenuto aggiornato al: 25 Novembre 2024