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Definizione

L'attività di autoriparazione si distingue in:

a) meccatronica;

b) carrozzeria;

c) gommista.




Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Secondo l'art. 46, del Codice della strada, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:

a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;

b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.



Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli.

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Requisiti

REQUISITI PERSONALI

> maggiore età;

> essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea o extracomunitario residente in Italia munito di permesso di soggiorno.



REQUISITI MORALI

> non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell´esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva.

 

RAPPORTO DI IMMEDESIMAZIONE - REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

Può essere nominato responsabile tecnico dell'impresa:

  • il titolare di un'impresa individuale;
  • un legale rappresentante di una società;
  • un socio di una Snc anche non amministratore;
  • un dipendente dell'impresa;
  • un collaboratore familiare;
  • un soggetto terzo abilitato (previa immedesimazione tramite procura institoria).

Una medesima persona non può fare il responsabile tecnico di più officine della stessa impresa o di più imprese.

Un consulente o un professionista esterno non immedesimato nell'impresa non può essere nominato responsabile tecnico.

E' sufficiente possedere uno solo dei requisiti elencati:

  • aver esercitato per almeno tre anni nell'arco degli ultimi cinque, l'attività di autoriparazione come dipendente (operaio qualificato), titolare, socio o familiare collaboratore nell'ambito di imprese operanti nel settore;
  • aver frequentato con esito positivo un corso regionale tecnico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione come operaio qualificato alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi 5 anni;
  • aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea in materia tecnica attinente l’attività;
  • essere stati titolari o soci di imprese di autoriparazione per un periodo non inferiore ad un anno prima del 14.12.1994 (data in cui è entrato in vigore il D.P.R. n. 387 del 18.4.94).

     

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Contenuto aggiornato al: 18 Ottobre 2023