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Sono ingredienti che possono rappresentare un pericolo per la salute dei consumatori allergici o intolleranti. Le sostanze considerate “allergeni” sono elencate nell’All. II del Reg. 1169/2011 e devono comparire nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco contenuto nel suddetto allegato.
Il “lotto” è un” insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche”. L’indicazione del lotto permette una rapida identificazione di prodotti pericolosi o potenzialmente pericolosi dal punto di vista sanitario e consente di dirimere più facilmente eventuali controversie negli scambi nazionali ed internazionali. La sua indicazione è obbligatoria, in Italia, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs 231/2017.
In base alla normativa comunitaria, è obbligatorio riportare in etichetta nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore del settore alimentare (OSA) responsabile delle informazioni sugli alimenti, ossia dell’operatore con il cui nome o ragione sociale e indirizzo è commercializzato il prodotto. Diciture come “prodotto da…”, “confezionato da…”, “distribuito da…” non sono previste per legge.
La prima indica, per prodotti rapidamente deperibili, la data di scadenza, ossia il giorno (seguito dal mese e dall’anno) entro il quale il prodotto dev’essere consumato, insieme all’indicazione delle condizioni di conservazione, perché poi non è più garantita la sua sicurezza microbiologica e quindi la sua sicurezza per la salute umana.