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Proroga SISTRI - D.L. n. 244 del 30/12/2016

02/01/2017

L'articolo  12 del Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244  (mille proroghe) stabilisce che, fino alla data  del  subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017,  al fine di consentire la tenuta in modalita' elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni.

Durante questo periodo non si applicano le sanzioni per mancata o errata tenuta del registro cronologico o della scheda SISTRI .

Fino alla data del subentro nella  gestione  del  servizio  da  parte  del nuovo concessionario,  le  sanzioni per la mancata iscrizione o per il mancato pagamento del contributo sono ridotte del 50 per cento.

In sostanza quindi sino al subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario (e comunque non oltre il 31/12/2017), continua ad applicarsi il cd. doppio binario che prevede la tenuta dei registri in modalità cartacea e, per gli obbligati, anche con il sistema informatico.

Rimangono immutate quindi le attività delle CCIAA e delle Sezioni Regionali che continueranno a rilasciare alle imprese i dispositivi trasmessi da SISTRI, utilizzando i sistemi informativi resi disponibili da Ecocerved /Infocamere.

Ulteriori informazioni 

Portale SISTRI

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