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Attività di sanificazione: indicazioni

 

Definizione

Le imprese di pulizia sono regolate dalla legge 82/94.

Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82 , le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite:
a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;

b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;

c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;

d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;

e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

Requisiti

Le imprese che intendono svolgere l'attività di pulizia, di disinfezione, di derattizzazione o di sanificazione per l'iscrizione al Registro Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane devono avere i seguenti requisiti:
1) di onorabilità;

2) di capacità economico-finanziaria;

3) di capacità tecnica ed organizzativa, di cui all'art. 2 comma 2 del D.m. 274/1997, e si intendono posseduti con preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti di cui al punto seguente;

4) tecnico-professionali, sono richiesti solo per le attività corrispondenti alle lettere c), d) ed e) cioè disinfestazione, derattizzazione, sanificazione.



REQUISITI DI ONORABILITA':

Sono quelli previsti dall'art. 2 della L. 82/1994, devono essere posseduti:

a) nel caso di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un institore o un direttore, anche da questi ultimi;

b) nel caso di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.



Le imprese interessate possono esercitare l'attività in oggetto e richiederne l'iscrizione solo se nei confronti dei sopraindicati soggetti:

a) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

b) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ;

c) non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi del D.lgs. 159/2011, e non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;

d) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513-bis del codice penale ("Illecita concorrenza con minaccia o violenza");

e) non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.



REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA:

I requisiti, di cui all'art. 2 del D.m. 274/1997, si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni:

a) assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ovvero dimostrazione di aver completamente soddisfatto i creditori;

b) iscrizione all'Inps e all'Inail, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti compreso il titolare, i familiari e i soci prestatori d'opera;

c) sia titolare di un conto corrente bancario o postale.



REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI:

L´esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione è subordinato alla nomina di un responsabile tecnico (o preposto alla gestione tecnica) in possesso di uno dei requisiti tecnico professionali.
Per ulteriori informazioni in merito si si rinvia alla consultazione della Guida relativa all'attività. La Guida va consultata unicamente per le indicazioni sui requisiti, non in merito alla modulistica.

NOMINA DEL PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA:
Per informazioni in merito si si rinvia alla consultazione della Guida relativa all'attività.
La Guida va consultata unicamente per le indicazioni sui requisiti, non in merito alla modulistica.

Fasce di classificazione

Le imprese di pulizia, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento dei servizi di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, sono iscritte, a domanda, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo le seguenti fasce di classificazione di volume di affari al netto dell'IVA:

1) da Euro 30.987,41 fino Euro 51.645,69;

2) fino a 206.582,76 Euro;

3) fino a 361.519,83 Euro;

4) fino a 516.456,90 Euro;

5) fino a 1.032.913,80 Euro;

6) fino a 2.065.827,60 Euro;

7) fino a 4.131.655,19 Euro;

8) fino a 6.197.482,79 Euro;

9) fino a 8.263.310,39 Euro;

10) oltre 8.263.310,39 Euro.

Per ulteriori informazioni in merito si rinvia alla consultazione della Guida relativa all'attività.

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Contenuto aggiornato al: 18 Ottobre 2023