Inviato da giovanni.cristofalo il Mar, 2019-10-01 10:22

In base alla normativa comunitaria, è obbligatorio riportare in etichetta nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore del settore alimentare (OSA) responsabile delle informazioni sugli alimenti, ossia dell’operatore con il cui nome o ragione sociale e indirizzo è commercializzato il prodotto. Diciture come “prodotto da…”, “confezionato da…”, “distribuito da…” non sono previste per legge.

Tuttavia, con il Decreto Legislativo 145 del 15/09/2017 è stata reintrodotta obbligatoriamente in Italia l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso,  di confezionamento, se diversa dalla sede dell’OSA già indicata in etichetta ai sensi del Reg. UE 1169/2011. L’indicazione deve essere fornita riportando la località e l’indirizzo dello stabilimento, mentre non è richiesta la denominazione o la ragione sociale del produttore o del confezionatore.