Inviato da giovanni.cristofalo il Mar, 2019-10-01 10:24

Il “lotto” è un” insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche”. L’indicazione del lotto permette una rapida identificazione di prodotti pericolosi o potenzialmente pericolosi dal punto di vista sanitario e consente di dirimere più facilmente eventuali controversie negli scambi nazionali ed internazionali. La sua indicazione è obbligatoria, in Italia, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs 231/2017. 

Il lotto dev’essere riportato in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile ed è preceduto dalla lettera “L”, salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura. Quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano in etichetta con la menzione almeno del giorno e del mese l’indicazione del lotto non è richiesta; tuttavia è sempre consigliabile riportarla, per facilitare la rintracciabilità dei prodotti.