In questa sezione sono contenute le informazioni relative a:
-) le attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività, per le quali la competenza è stata attribuita ai SUAP comunali (facchinaggio, pulizie, autotrasporto, impiantistica, commercio all'ingrosso non alimentare), per le quali l'Ente Camerale procede alla verifica dei requisiti necessari allo svolgimento delle stesse;
-) le attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività, per le quali la competenza è ancora in capo alla CCIAA (agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, spedizionieri, raccomandatari marittimi), per le quali l'Ente Camerale procede alla verifica dei requisiti necessari allo svolgimento delle stesse;
-) il Ruolo dei Periti ed Esperti.
Le segnalazioni certificate di inizio sono disciplinate dall'articolo 19 della legge 241 del 1990 e successive modificazioni.
L'ufficio Registro Imprese, ai sensi dell'art. 19 c. 3 della L. 241/1990, in caso di accertata carenza dei requisiti entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a "conformarsi" entro il termine di trenta giorni.