27/3/2025 - Credito d'imposta per le mediazioni concluse nel 2024
In caso di successo della mediazione, le parti hanno diritto ad un credito d'imposta per il pagamento delle indennità di mediazione dovute all'Organismo di Mediazione fino ad un massimo di:
- Euro 600,00 per procedura;
- Euro 2.400,00 annuale per le persone fisiche;
- Euro 24.000,00 annuale per le persone giuridiche.
Nei casi di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a un massimo di Euro 600,00.
In caso di insuccesso della mediazione, i crediti di imposta sono ridotti della metà.
E' riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, fino ad un massimo di Euro 518,00.
Con decreto 1 agosto 2023 il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economina e delle finanze, ha stabilito le modalità di riconoscimento dei crediti d'imposta, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull'autenticità della stessa, nonchè le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati.
La domanda di attribuzione dei crediti d'imposta, completa dei dati fiscali dei soggetti aventi diritto al credito, delle fatture e dei pagamenti, deve essere inviata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione. L'invio dell'istanza deve essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma, attiva da fine gennaio 2024, ospitata dal sito del Ministero della Giustita all'indirizzo lsg.giustizia.it con le credenziali Spid, Cie (almeno di livello 2) e Carta nazionale dei servizi.
Quando lo stesso soggetto richiede il rimborso di più crediti di imposta è tenuto a presentare una domanda annuale cumulativia con indicazione specifica di ciascuna procedura nell'ambito della quale è sorto il credito che si fa valere.
Il Ministero della Giustizia, entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la domanda di attribuzione delle agevolazioni, comunica al richiedente l'importo del credito d'imposta spettante.
Il credito d'imposta è fruibile in compensazione (art. 17 D.Lgs. n. 241/1997) tramite modello F24 a partire dalla data di comunicazione del riconoscimento dell'agevolazione da parte del Ministero.
Le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
1/7/2024 - Nuove Indennità del Servizio di Mediazione
Aggiornato il Tariffario del servizio di mediazione. Le nuove tariffe si applicano alle domande di mediazione presentate dal 1.7.2024.
Per maggiori informazioni sulle tariffe dovute per la presentazione di una domanda di mediazione consultare la voce "Tariffe e modalità di pagamento".
15/11/2023 - Nuove Indennità del Servizio di Mediazione ai sensi del D.M. n. 150/2023
Si applicano alle domande presentate dal 15.11.2023 le Indennità di mediazione come rideterminate dal D.M. n. 150/2023. Continua ad applicarsi alle domande presentate fino al 14.11.2023 il Tariffario già in vigore.
27/4/2023 - Statistiche anno 2022 sul servizio di Mediazione e sulla valutazione degli utenti.
Statistiche anni precedenti.