A seguito dell'avvio del procedimento di attribuzione del domicilio digitale avviato 14 aprile 2025:
Determina n. 215 del 14.04.2025 di attribuzione d'ufficio del domicilio digitale a n. 7 imprese
Elenco delle posizioni REA delle imprese interessate dalla determina n. 215 del 14.04.2025
si comunica che in caso di mancata comunicazione della Pec si procederà ad attribuzione d'ufficio con contestuale irrogazione della sanzione, decorsi i termini assegnati.
Mancata comunicazione al registro imprese del domicilio digitale dell'impresa (PEC) - Attribuzione d'ufficio e conseguente sanzione
Il domicilio digitale è un prerequisito per l'iscrizione al Registro delle imprese delle Camere di Commercio e tutte le imprese già iscritte al Registro, che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio.
Coloro che non adempiono all'aggiornamento, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa, si vedranno assegnare d'ufficio dalla Camera di Commercio un domicilio digitale presso il Cassetto digitale dell'imprenditore, disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale ed erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio
L'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito nella legge n. 120/2020 prevede che la mancata comunicazione al Registro Imprese di un domicilio digitale valido ed attivo comporta l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale e contemporaneamente l'irrogazione di una sanzione amministrativa, come previsto dall'art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicato dall'art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 20,00 a 1.548,00 euro).
COSA POSSONO FARE LE IMPRESE
Per verificare la regolarità della propria posizione e per scoprire come comunicare la propria PEC consulta la pagina informativa di Unioncamere
Si ricorda che la PEC dell’impresa, sulla base della Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con il Ministero della Giustizia emanata il 13 luglio 2015 ai sensi dell’art. 8 della legge n. 580/1993, deve essere nella titolarità esclusiva della singola impresa (non è pertanto possibile utilizzare la stessa PEC per più imprese).