Se hai un'impresa artigiana e devi iscriverti all'albo, o se hai bisogno di fare modifiche o cancellazioni, occorre sapere che la procedura è completamente digitale.
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Comunicazione Unica Imprese Artigiane
Chi intende aprire un’impresa artigiana in Camera di Commercio, non deve più rivolgersi ai singoli Enti competenti (CCIAA, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate) ma utilizza lo strumento della Comunicazione Unica.
Con la Comunicazione Unica, infatti, tutti gli adempimenti sono realizzati inviando alla Camera di Commercio la pratica telematica contenente le informazioni per tutti gli enti.
•per il Registro delle Imprese e l’Albo Imprese Artigiane;
•per l'Agenzia delle Entrate;
•per l'INPS;
•per l'INAIL;
•eventuale SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per il SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive).
L’invio deve essere effettuato impiegando l’applicativo DIRE, oppure altri compatibili.
L'applicativo è conforme alle regole tecniche per l'invio della Comunicazione Unica (art. 9 Legge 40/2007) ed alla normativa regionale.
Gli elementi necessari per l'invio delle pratiche telematiche artigiane sono:
•possesso di un dispositivo di firma digitale;
•connessione Internet
•PEC (posta elettronica certificata).
Se la pratica è spedita da un intermediario, ai fini della presentazione della Comunicazione Unica si rimanda alla disciplina relativa all’invio della Comunicazione Unica al Registro Imprese.
Modificazione, sospensione e cessazione dell’attività.
Devono essere comunicate alla Camera di Commercio competente, esclusivamente in via telematica ed entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, le modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa nonché la sospensione o la cessazione dell'attività.
Cancellazione dall’A.I.A. per cessazione dell’attività e perdita dei requisiti di artigianalità.
La Camera di Commercio dispone la cancellazione dall'Albo delle imprese che abbiano cessato la propria attività o abbiano perso i requisiti necessari per l'iscrizione, sulla base degli elementi comunicati dalle imprese interessate, nonché, qualora necessarie, dell'istruttoria e della certificazione fornite dal Comune territorialmente competente.
La cancellazione dall'Albo ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.