Normativa carte tachigrafiche: novità su carta conducente
In particolare, chi opera nel trasporto internazionale e dispone di veicoli muniti di tachigrafo di prima generazione dovrà sostituire l’impianto con quello di nuova generazione. Le scadenze previste per l'adeguamento sono le seguenti:
- 31 dicembre 2024, termine entro il quale tutti i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate, dotati di tachigrafo analogico o digitale di prima generazione (fino al 15 giugno 2019) e utilizzati nei trasporti internazionali, dovranno essere muniti dell'ultima generazione del tachigrafo: tachigrafo intelligente G2V2;
- 19 agosto 2025, tutti i veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate equipaggiati con tachigrafo intelligente di prima generazione (quindi dal 15 giugno 2019) dovranno essere dotati di tachigrafo di seconda generazione G2V2. Tale obbligo vale - anche in questo caso - solo per chi opera nel traffico transfrontaliero;
- 1 luglio 2026, anche i veicoli commerciali con peso massimo tra le 2,5 e le 3,5 tonnellate che effettuano trasporti internazionali dovranno essere equipaggiati con tachigrafo intelligente di seconda generazione G2V2.
ATTENZIONE: ai sensi del regolamento UE, a decorrere dal 31/12/2024 i conducenti che guidano mezzi assoggettati all'uso del tachigrafo saranno assoggettati a verifiche sulle attività svolte nei 56 giorni precedenti, in ambito controlli su strada. Per poter assolvere a tale obbligo, i titolari di carte omologate con standard G2, precedente all’attuale G2V2 (rilasciate prima del 21 luglio 2023), è sufficiente che esibiscano le stampe dei tempi di guida dei 28 giorni precedenti (rispetto a quelli già memorizzati sulla carta) o in alternativa potranno dotarsi di una carta di ultima generazione, tuttavia pur dotandosi di una nuova Carta G2V2 con maggiore capacità di memoria, nella prima fase di utilizzo dovranno comunque conservare a bordo una stampa cartacea della registrazione delle attività dei 56 giorni precedenti per garantire i controlli di legge.
In assenza di un vincolo normativo per la sostituzione della Carta, il titolare può scegliere se chiedere il rilascio di una nuova carta in modalità rinnovo per modifica dati dietro pagamento del diritto di segreteria vigente. Spetta unicamente all'utente decidere se continuare ad utilizzare la carta di cui dispone ancora pienamente valida, fornendo le prove di guida alle Autorità preposte ai controlli con le modalità alternative previste (stampe dei tempi di guida).